Riposo compensativo su orario articolato in 5 giorni

Riposo compensativo su orario articolato in 5 giorni

Messaggioda Serena Martelli » 09/05/2019, 13:38

In un orario articolato su 5 gg lavorativi con rientro pomeridiano il martedì e il giovedì se un dipendente durante le elezioni non lavora il sabato e lavora la domenica per 6 ore, oltre al pagamento degli straordinari ha diritto al riposo compensativo anche se non ha lavorato 7 su 7 e si è riposato il sabato?
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Re: Riposo compensativo su orario articolato in 5 giorni

Messaggioda Sogni la notte » 10/05/2019, 17:11

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Il fatto che sabato non abbia lavorato (come previsto dal suo orario) non influisce
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Re: Riposo compensativo su orario articolato in 5 giorni

Messaggioda gsalurso » 15/05/2019, 11:39

Sogni la notte ha scritto:Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Il fatto che sabato non abbia lavorato (come previsto dal suo orario) non influisce

Per il lavoro straordinario prestato in occasione di elezioni o referendum vige una disciplina diversa.
In sintesi: chi ha svolto lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale in occasione delle elezioni, oltre al compenso per lavoro straordinario festivo, ha diritto a recuperare le ore effettivamente svolte se inferiori all'orario lavorativo giornaliero, ma se ha lavorato più ore ha comunque diritto ad un solo giorno di riposo.

CCNL 5/10/2001 Art. 16 - Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1. All’art.39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

NB:
1) Questa norma si applica soltanto per lo straordinario elettorale. Per il lavoro straordinario "normale" è giusto quanto dice "Sogni la notte".
2) Non confondere il sabato non lavorativo con il giorno di riposo settimanale, che è uno ogni sette giorni, e "di norma" cade la domenica salvo casi particolari (ad esempio i turnisti).

In merito vedi anche: RAL214 – Orientamenti Applicativi - e RAL215 – Orientamenti Applicativi
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