Distacco temporaneo dipendente ad altro Ufficio

Distacco temporaneo dipendente ad altro Ufficio

Messaggioda CCC » 18/12/2019, 22:19

Buongiorno,
per esigenze di servizio si vorrebbe distaccare per 6 mesi un agente di polizia locale presso l'Ufficio Anagrafe.

E' necessario il consenso del lavoratore?

Competente è la Giunta?

Grazie

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/ ... 0_0267.htm

Articolo 48 comma 2 del TUEL

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

http://www.fpcgilbergamo.it/new/index.p ... e-pubblico


LEGGE DI STABILITA’ 2013 — COMANDO E DISTACCO E IL CONSENSO DEL LAVORATORE PUBBLICO

Già perché al pubblico dipendente, diversamente da come ha ritenuto qualche responsabile degli uffici e dei servizi pensando di aver "superato l'ostacolo", nemmeno è applicabile la disciplina del distacco di recente introdotta per il settore privato dalla "legge Biagi" (art. 30 del D.Lgs 276/2003) e questo per esplicita previsione della stessa legge che all'articolo 1, titolato "Finalità e campo di applicazione”, comma 2, prevede che: “ Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale."

Ricordo, peraltro, che nella citata disciplina dell’articolo 14 del CCNL 2002-2005 del comparto Regioni – Autonomie locali, l’utilizzo temporaneo del personale è possibile solo tramite il consenso del dipendente.


Il disposto dei commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispongono rispettivamente:

“ A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, dellegislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." e “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato."
CCC
 
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Re: Distacco temporaneo dipendente ad altro Ufficio

Messaggioda Samuele77 » 19/12/2019, 10:17

Non è necessario ottenere il consenso del lavoratore, dato che si tratta di un atto di microorganizzazione degli uffici di competenza esclusiva degli organi preposti alla gestione (dirigenti/responsabili di servizio), i quali esercitano questa funzione con i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 5, d.lgs. 165/2001). Ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti interni e mansionari dell'ente e delle discipline che regolano le modalità di acquisto e perdita delle qualifiche di agenti di PS e PG.

Eccezioni e discipline particolari:

Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente (art. 20, comma 4, CCNL 04.12.2017).

Il lavoratore di cui al comma 3 [che gode delle tutele in favore delle persone con disabilità grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (art. 33, comma 5, legge 104/1992).
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Re: Distacco temporaneo dipendente ad altro Ufficio

Messaggioda carlomagno » 21/12/2019, 11:32

Può essere spostato ma devi pagargli la vigilanza (ridotta) e stato assunto con concorso ove era prevista ed e riportato nel contratto individuale..sul tema anche l ARAN a emesso un parere .
Da considerare il dipendete avrà senza dubbio un danno economico , perchè verrà applicata una riduzione all'indennità di vigilanza.
Visto che il cambio di mansione (a parte quello occasionale che è sempre fattibile ) si deve attentamente valutare ,se equivalente non tanto per categoria ma per professionalità ............. onestamente i profili sono molto diversi.
Io lascerei la mansione originale , piuttosto disporrei che alcune ore le dedichi all'altro ufficio.(e... siamo già al limite)
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