da Samuele77 » 03/01/2020, 21:10
Se nei bandi di concorso approvati dall'entrata in vigore del d.lgs. 66/2010 in poi hai previsto la riserva, non ci sono problemi (a prescindere dall'esito dei concorsi). Se non l'hai prevista (ed eri tenuta a farlo), la procedura concorsuale non è legittima, ma non è che puoi "sanare" questo vizio sommando in un concorso successivo riserve con altre riserve che non hai riconosciuto, perché in questo modo si violerebbe un'altra norma, che è l'art. 5, comma 1, del DPR 487/1994, applicabile anche agli enti locali in base al rinvio contenuto nell'art. 70, comma 13, del d. lgs. 165/2001:
"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso".