da Samuele77 » 07/01/2020, 19:39
La determinazione dei requisiti di accesso ai profili professionali è di competenza dell'ente (salvo il rispetto delle declaratorie di cui ai CCNL e di eventuali particolari titoli richiesti dalla legge per l'esercizio di determinate attività), per cui nulla vieta all'ente di prevedere, come requisito ad alcuni o tutti i suoi profili D, il possesso del Diploma di Laurea (ordinamento anteriore al 1999), della Laurea Specialistica (ordinamento del 1999) o della Laurea Magistrale (ordinamento del 2004), o di un determinato tipo di laurea, se lo ritiene necessario per lo svolgimento delle mansioni previste per i vari profili.
Per i profili D, quello che non può fare è prevedere un titolo di studio di livello inferiore alla laurea.