da Samuele77 » 04/03/2020, 22:24
I commi 11 e 12 dell'art. 50 del CCNL parlano di successione di contratti, e di necessità di uno stacco temporale tra un contratto e l'altro nel caso in cui datore, lavoratore e categoria siano gli stessi. Questo significa che questi commi non si riferiscono allo spostamento del termine di un contratto (cioè non si tratta di una proroga del termine di un contratto), bensì alla somma di diversi e distinti rapporti di lavoro. Da questa constatazione si ottengono le risposte ai quesiti posti. Ciascun contratto è un rapporto di lavoro che inizia con l'assunzione e finisce con il termine previsto. Ciascuna assunzione deve sottostare alla disciplina sulle assunzioni nella P.A.
La disciplina dei commi 11 e 12, derogatoria rispetto al termine massimo derivante da una successione di contratti a termine, non ha il significato di giustificare un "affidamento diretto" di un contratto ad un lavoratore che aveva già prestato servizio per lo stesso ente.
Se non si fosse convinti, si tenga presente che il Consiglio di Stato ha più volte ricordato che, in base all' art. 97, comma 4, della Costituzione, le modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni devono essere stabilite per legge, e non dalla contrattazione collettiva. Quindi il CCNL non avrebbe proprio e in nessun caso consentito di prescindere dalle norme di legge sul reclutamento nella PA.