da an.bal » 30/05/2020, 11:38
art.29 CCNL 22/01/2004
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
4. I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
importo IIS D3 giuridico lire 12.846.799 = euro 6.634,82
inporto conglobato con il CCNL 22/01/2004 = euro 6.456,03
la differenza è mantenuta come assegno ad personam per euro 14.90 * 13 mensilità
se D3 giuridico.
no se D1 giuridico / d3 economico ............... è differente