Incarichi a pensionati

Re: Incarichi a pensionati

Messaggioda Samuele77 » 07/06/2020, 10:28

Concordo con Kaleb. Il fatto che una norma dica che non si possono dare determinati incarichi a pensionati se non a titolo gratuito non significa che i lavoratori pensionati possono in ogni caso lavorare gratis per la PA, ma che non è lecito conferire ai pensionati incarichi se non quelli che legittimamente possono essere conferiti a titolo gratuito. Il lavoro subordinato non è compreso tra questi incarichi.
Per quanto riguarda gli incarichi di studio e consulenza il riferimento è invece a rapporti di lavoro autonomo, non subordinato. Se si vuole una conferma, si veda la circolare DFP 6/2014 in commento alla norma:
Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Costituiscono incarichi di studio quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338. Costituiscono consulenze le richieste di pareri a esperti (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05)
La stessa circolare chiarisce bene lo scopo della norma e risponde indirettamente anche ai dubbi sollevati in questo thread:
...scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.
...
L'ambito dell'eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati, come individuati nel paragrafo 4. Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata...
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