da Samuele77 » 06/06/2020, 12:41
Spetta all'ente definire i profili professionali delle varie categorie, stabilendo mansioni e requisiti di accesso, ovviamente nel rispetto dell'ordinamento professionale contrattuale (in particolare delle declaratorie contrattuali) e degli eventuali requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di determinate particolari attività. Premesso che è corretto prevedere il possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l'accesso ai profili di categoria C, l'ente, prima ancora di bandire concorsi, deve avere approvato nei suoi regolamenti organizzativi (mansionari, regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) i requisiti di accesso ai profili di cui intende avvalersi, in coerenza con le mansioni che intende esigere da ciascun profilo, e quindi ad esempio stabilire qual è in generale il diploma necessario all'accesso al profilo di istruttore contabile. Deve infatti trattarsi di una scelta generale e permanente, valida per tutte le procedure di reclutamento. E' infine opportuno che i regolamenti facciano salva la possibilità di prevedere requisiti specifici e ulteriori per l'accesso a posti determinati in relazione ad eventuali caratteristiche e mansioni che connotano determinati posti: in questo caso il bando integrerà i requisiti generali previsti dai regolamenti dell'ente con requisiti specifici per posti determinati.
Se si vuole riservare l'accesso ai profili di istruttore contabile solo a determinati diplomi di scuola secondaria superiore, consiglio la lettura del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e in particolare degli allegati:
B) Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del settore economico;
D) Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente.