Terapie salvavita - permessi ad ore?

Terapie salvavita - permessi ad ore?

Messaggioda CCC » 12/10/2020, 14:31

Buongiorno,
possibile fruire di permessi ad ore per terapie salvavita oppure soltanto a giorni?

Qui:

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... avita.html => Articolo 10 del CCNL del 14.9.2000 https://www.aranagenzia.it/contrattazio ... -2000.html => “7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.

Non ho trovato nulla in merito...

Leggendo qui:

https://www.segretaricomunalivighenzi.i ... ssenze.pdf

a pagina 115 e 116 sembrerebbe che anche se la terapia salvavita durasse soltanto 1 ora, il dipendente deve stare a casa tutto il giorno.

E' corretto o è possibile avere permessi ad ore per terapie salvavita?


Grazie
CCC
 
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Re: Terapie salvavita - permessi ad ore?

Messaggioda CCC » 12/10/2020, 17:09

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... vim77.html

Orientamenti applicativi_M77

E’ possibile frazionare ad ore l’assenza per malattia qualora venga richiesta per essere sottoposto a visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici ? In tali casi qual è il trattamento economico spettante?


In via preliminare va chiarito che il CCNL del 16 maggio 1995 non prevede alcuna possibilità né di programmare l’assenza per malattia né di frazionarla ad ore nell’arco della giornata.

Quindi nel caso di visite specialistiche o accertamenti diagnostici che non possono essere effettuati al di fuori dell’orario di ufficio, il dipendente può prendere l’intera giornata di assenza per malattia oppure fruire dei permessi a recupero di cui all’ articolo 20 del CCNL del 16 maggio 1995.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, occorre precisare che le decurtazioni previste dall’ articolo 21, comma 7, lett.a) del CCNL 16/5/1995 per le malattie brevi, e comunque inferiori a 15 giorni, attengono soltanto al trattamento accessorio ivi compresa l’indennità di amministrazione. Tutte le altre riduzioni del trattamento economico, anche fondamentale sono regolate secondo una precisa tempistica e riguardano, invece, le malattie superiori a nove mesi.

In relazione alla citata decurtazione dell’indennità di amministrazione, la norma contrattuale non fa alcuna differenza tra le assenze dovute al verificarsi di un episodio morboso e quelle effettuate per visite mediche specialistiche, neanche sotto il profilo del computo delle stesse ai fini del calcolo del triennio di conservazione del posto.

Da ultimo, va altresì, considerato che tale decurtazione non può essere effettuata su base oraria, in relazione alla già segnalata impossibilità di frazionare la giornata di malattia.
CCC
 
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Re: Terapie salvavita - permessi ad ore?

Messaggioda CCC » 12/10/2020, 17:19

L'articolo 37

https://www.aranagenzia.it/attachments/ ... o_Sito.pdf

non parla di frazionabilità ad ore...

Art. 37
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
– hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall' articolo 36, comma 10 lettera a).
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le previsioni della vigente normativa
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