da GiovannaS » 05/02/2015, 14:36
Il link al sole non funziona.
Dopodichè, anche per me la gerarchia delle leggi ha ancora senso, quindi direi che prevale comunque la legge 190 su ciò che la circolare dice.
Ma ancora, se leggiamo il famoso comma 424 vediamo che:
Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, .... alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015,
..... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
Se io non ho risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente perchè non ho avuto alcuna cessazione nel 2014, nè nel 2015, ma ho avuto un'uscita per mobilità nel 2014, e magari ho già individuato un soggetto (non provinciale) che deve passare da me: non posso prenderlo?
La legge non dice Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti da processi di mobilità...
Io ho destinato tutte le mie risorse (pari a 0) secondo le previsioni del presente comma. Ho assunto poi in mobilità. Quale violazione mi può essere imputata? Quale nullità?
Comunque, se per questa mobilità avessi individuato un dipendente provinciale, ancora meglio.