Spero di spiegarmi meglio, anche se la situazione non è così semplice. Il Comma 424 parla di spazi assunzionali, la circolare n.1/2015 precisa che devono valere sui budget assunzionali. Le province e le città metropolitane sono tutte soggette alla ricollocazione di personale. Ora per aversi mobilità neutra l'ente che dichiari eccedenza del proprio personale, normalmente non può assumere per quelle categorie, tale eccedenza se non riassorbita crea la mobilità obbligatoria e la fuoriuscita del personale. Risulta evidente come il legislatore (parla solo di capacità assunzionali) e le mobilità in uscita dalle province di tale personale eccedentario non è neutra, mentre lo sarebbe per il personale non soprannumerario. Su quest'ultimo la Sezione Autonomie ha stoppato la circolare che dicedeva nelle more della conclusione delle procedure era possibile attivare la mobilità del personale provinciale, precisando la nomofilachia che ciò era possibile solo con il personale eccedentario e non per l'altro.
Concludendo, lo spirito della legge e la deliberazione n.19/2015 non sembrano consentire la mobilità neutra in uscita dagli enti di area vasta.