vgiannotti ha scritto:La risposta sta nel secondo periodo del comma 424 “Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”. Se lo leggi bene parla di "spesa" e di cassazione di personale di ruolo (rectius a tempo indeterminato). Quindi se cessa un dipendente per mobilità, la relativa spesa la devo destinare per il personale da ricollocare delle province. Tale interpretazione è conforme al dato legislativo.
...ciao Vincenzo!
Ho letto anch'io che parla di spesa, ma ... come dicevo nel post precedente, a mio avviso, la cosiddetta "spesa" in seguito ad una eventuale mobilità, ho la destino nell'ente A (provenienza) o in quello B (destinazione).
Sembra chiaro (o forse non lo è...) che ostacolando una mobilità volontaria, costringo un ente a non assumere ma nel contempo ne costringo un altro ad non liberare "spesa" per le finalità di ricollocazione proprio del personale soprannumerario.
Detto questo la risposta di ANGELO RUGHETTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, agli interpellanti, proprio in merito alla ricollocazione dei dipendenti delle province e in particolare al comma 423, non lascia presagire tempi brevi, specialmente (in risposta a planetario e GiovannaS) per quelle Regioni a Statuto Speciale.
Riporto un estratto del testo.
Domande sul comma 423:
"
-se, in attesa della emanazione da parte del Governo delle disposizioni contenenti i criteri per la
individuazione delle persone da collocare in mobilità, gli enti territoriali siano legittimati ad
individuare i dipendenti da collocare in mobilità e, in caso affermativo, con quali criteri, ossia
competenze assegnate al nuovo ente, anzianità, inquadramento e altro;
-se non ritenga urgente e doveroso assumere iniziative per procedere ad un definitivo chiarimento
sulle procedure e sui tempi di attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, onde rimuovere
situazioni di incertezza ed evitare che si consumino scelte irragionevoli e arbitrarie nei confronti del
personale delle province;"
Risposta:
"Relativamente alle due domande specifiche a cui lei faceva riferimento, nella legislazione vigente il
sistema che si è delineato individua tre momenti procedurali: il primo momento è la definizione della
nuova dotazione organica delle province che, come lei sa, secondo le indicazioni della legge di
stabilità, dovrà essere ridotta del 50 per cento e ciò individuerà un primo contingente di spesa da
destinare a quella dotazione organica e, quindi, non un elenco di persone ma un contingente di spesa;
ci sarà un secondo contingente di spesa che accompagnerà il personale, che è collegato alle funzioni
che sono regolate dalle regioni, e anche qui non parliamo di mobilità ma parliamo di persone che
svolgeranno la stessa funzione che svolgevano prima ma con un datore di lavoro diverso; poi,
abbiamo il terzo elemento della procedura, che riguarda la mobilità vera e propria, e che sarà
composto, cioè, da coloro che non troveranno allocazione né nel primo contingente né nel secondo
contingente e che, quindi, avranno bisogno di una ricollocazione in altri enti della pubblica
amministrazione. Questa è la mobilità vera e propria, questa è la mobilità ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, questa è la procedura di mobilità concreta che riguarderà una parte
limitata del personale oggi in servizio presso le province.
Questa mobilità dovrà essere fatta, come lei diceva, in un momento successivo all'emanazione delle
leggi regionali o all'eventuale potere sostitutivo dello Stato, così come previsto dalla legge n. 56 del
2014, è verrà fatta in base a due elementi oggettivi: il primo è il decreto ministeriale contenuto nella
legge di stabilità, che dovrà definire i criteri in base ai quali verranno scelte le persone da collocare
in esubero, e verrà fatta in base a delle tabelle di equiparazione che consentiranno in modo
automatico di definire, di stabilire ex ante qual è il livello e la qualifica, retributiva e funzionale, nella
quale la persona, che sarà coinvolta da questa mobilità, sarà riallocata nel nuovo ente.
Per avvantaggiare e per facilitare questo lavoro, lo Stato sta elaborando, sta producendo una
mappatura di tutti i posti vacanti nell'amministrazione centrale, in modo da potere avere, regione
per regione, a livello di osservatorio regionale, un tavolo nel quale sono rappresentate tutte le
amministrazioni pubbliche, della Repubblica, su quel territorio, un elenco delle persone eccedentarie
e un elenco dei posti vacanti, in modo che in quella sede si possa poi organizzare una procedura di mobilità che sia, diciamo, meno faticosa possibile per i dipendenti ma che, soprattutto, abbia come
obiettivo finale il miglioramento della qualità dei servizi. "... e conclude
"Quindi, è un lavoro complesso ma mi sembra che, per rispondere alle domande che ella poneva, i
criteri verranno definiti successivamente e la procedura di mobilità sarà definita successivamente....mahh...
D.V.