L.190/2014 - Mobilità volontaria

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 10/02/2015, 20:48

Il discorso della neutralità della spesa non è così neutra come si pensi, in quanto la mobilità volontaria estesa ad altri enti ha sicuramente natura elusiva della normativa. Così se emetto un bando di mobilità neutra lo faccio per coprire un posto vacante in dotazione organica e la relativa spesa. In questo caso ho occupato il posto e assorbito la relativa spesa. Andando sempre per esempi, la ricollocazione del personale provinciale sarebbe compromessa anche qualora il Comune attivasse a sua volta la mobilità in entrata (rendendo neutra la partita), in questo caso essendo le graduatorie formate a livello regionale, un eventuale spostamento di dipendenti potrebbe falsare una corretta ricollocazione di un dipendente provinciale presente in una regione che, a seguito dell'occupazione della mobilità esterna, vedrebbe compromessa la sua collocazione. Quello che sembra fattibile è invece la mobilità c.d. compensativa, o simultanea o reciproca. In questo caso non svuoto nessuna parte della dotazione organica che resta intatta, non sono obbligato a fare un avviso di mobilità , poichè procedo a domanda dei due dipendenti, non devo fare neppure la programmazione del personale (alla quale sono obbligato in caso di avviso di mobilità su un posto vacante).[/quote]
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 11/02/2015, 10:18

"... che la mobilità in entrata è libera (tra enti soggetti a disciplina limitativa) perché –come già detto- non genera una variazione della spesa complessiva allora deve affermarsi che il procedimento mobilità, per effetto del quale l’ente ricevente accoglie un dipendente, determina solamente uno spostamento di unità, finanziariamente neutro, tra due distinti enti, sicchè la suddetta operazione – essendo del tutto neutrale - non ha alcuna incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente che saranno computate sulla base delle cessazioni per pensionamento, decesso o altre cause (ovviamente non conteggiando i posti vacanti per effetto di eventuali mobilità in uscita verso enti soggetti alla disciplina limitativa) avvenute nel corso dell’anno precedente."
...non l'ho detto io ma lo dice la corte dei conti

Per il resto, ...pur comprendendo il tuo esempio, continuo a pensare che la ricollocazione del personale provinciale non può essere compromessa da una mobilità volontaria tra enti perché comunque, a mio avviso, non si riducono le possibilità di questo personale ad essere ricollocato.
Sicuramente, ...seguendo il tuo ragionamento, questo non avverrebbe se gli enti in questione, sono entrambi in un raggio di 50 km dalla sede provinciale.
La "ratio legis" perseguita in questa occasione sembra essere (...almeno così ci dicono), la ricollocazione dei dipendenti delle province con "una procedura di mobilità che sia, diciamo, meno faticosa possibile per i dipendenti ma che, soprattutto, abbia come obiettivo finale il miglioramento della qualità dei servizi. "
Così, una volta rispettati questi indirizzi, tutto il resto sembra fattibile...
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 11/02/2015, 10:39

Partendo dall'esempio della Corte dei Conti (MEF e Ministero Interno) non è possibile non considerare le limitazioni disposte in caso di non rispetto del patto di stabilità, ovvero di superamento della spesa del personale ai sensi dell'art.1 comma 557 legge finanziaria 2008. Trovane una di Corte che accetti la mobilità neutra in tale condizione, ossia che permette all'ente di acquisire la mobilità, benchè neutra. Quello che la legge prescrive è la "spesa" e i suoi vincoli. La legge di stabilità per il personale provinciale da ricollocare prescrive vincoli (non dissimili da quelli del patto di stabilità), nuovo perchè fino ad oggi non presente, a cui bisogna dare attuazione, e la mobilità con copertura del relativo posto è pur sempre spesa del personale da destinare, pena la nullità degli atti compiuti e relativa responsabilità dirigenziale.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda scheggia » 11/02/2015, 11:57

certo che se doveva servire "anche" a snellire.....
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 11/02/2015, 12:03

Scusa Vincenzo, ...non ho capito cosa intendi riguardo alla mobilità volontaria non neutra "in caso di non rispetto del patto di stabilità, ovvero di superamento della spesa del personale ai sensi dell'art.1 comma 557 legge finanziaria 2008 (...forse 2007)"
...anche la legge 190/2014, contrariamente alla logica della 56/2014, non ponendo più a carico delle province il finanziamento del personale che passa in mobilità verso altri enti (come previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge Delrio), stabilisce che le mobilità dei dipendenti soprannumerari, a differenza della mobilità “ordinaria” graveranno sulle risorse assunzionali provenienti dal turn over e non saranno neutrali sul piano finanziario.
Tanto è vero che proprio al comma 424 troviamo scritto:
"Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296."
... disponendo così che (anche tali mobilità) pur non concorrendo a determinare il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, sono ammissibili solo se rispettose dei vincoli finanziari e del rispetto del patto di stabilità.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 11/02/2015, 12:33

Ho solo evidenziato che la neutralità della mobilità è stata fortemente limitata, dichiarando la stessa neutra solamente in caso di rispetto del patto di stabilità e della riduzione delle spese del personale. Ma di tali limitazioni, ad esempio per gli enti che non rispettino il patto di stabilità, non parla la legge la quale individua il termine assuzioni (è fatto divieto di assunzioni di qualsiasi tipo...). Allora se la mobilità può essere dichiarata non neutra (non dalla legge ma dall'interprete), è perchè vi è un vincolo ed in questo caso mobilità=assunzione, proprio perchè la copertura comporta un maggiore costo per l'ente locale che la dispone. Detto questo, è facile comprendere come il termine assunzione individuato dal legislatorenella legge di stabilità 2015, travoga anche le mobilità volotaria effettuata al di fuori del circuito del personale soprannumerario delle province, in quanto sottrarrebbe una spesa agli stessi dedicata, occupando un posto vacante in dotazione organica.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 11/02/2015, 13:53

...mettendo per un attimo da parte "capacità assunzionali", "turn-over", "spesa" e "maggiore costo" ... per i quali pensavo di aver già chiarito la mia idea sul perché (questi) non entrano in gioco nella individuazione dei motivi per i quali la mobilità volontaria (attualmente) non è fattibile (... se non rischiando, ovviamente, di incorrere nelle sanzioni che sappiamo)...
provo a parlare dei posti in dotazione organica aiutandomi con i numeri (per semplicità di esposizione):
ente A:
posti in d.o. disponibili 1

ente B:
posti in d.o. disponibili 1

mobilità volontaria di 1 dipendente da (ente A) verso (ente B)

situazione dotazione organica aggiornata:
Ente A posti disponibili in d.o. 2
Ente B posti disponibili in d.o. 0

ovviamente l'ente A, nel momento che concede il nulla osta al dipendente, conosce benissimo le attuali disposizioni di legge che prevedono il ricollocamento del personale provinciale, e magari ha tutto l'interesse (a differenza dell'ente B) per valutazioni interne, gestionali, o (senza ipocrisia) politiche, di dare avvio all'assunzione di questi dipendenti, permettendo nel contempo, ad entrambi i comuni di attuare, il più possibile, la programmazione dell’assunzione delle figure professionali di cui hanno realmente bisogno.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 11/02/2015, 14:14

Quella che risulta fattibile è la detta così della mobilità compensativa, ancora ammissibile, secondo il mio modesto avviso, in quanto seguendo la deliberazione della corte dei conti veneta (n.65/2014) non da luogo all'avviso ma è fatta in via simultanea mediante richiesta dei due dipendenti, non è soggetta alla programmazione triennale del personale, non da luogo al riempimento di una casella vuota del personale da inserire. In questo caso non essendovi bando di mobilità ma semplice richiesta reciproca dei due dipendenti, non impatta nei divieti della norma. Non creo una casella vuota da riempire ma esclusivamente un interscambio di due dipendenti. L'unica che sembra al momento fattibile.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda Adrix » 13/02/2015, 0:07

L'Amministrazione Comunale dovrà bandire a breve una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno indeterminato di un Messo Notificatore, posto da riservare ai sensi dell'art.1 della legge 68/99 esclusivamente a persone disabili. Si chiede se anche in questo caso prima di procedere ad indire il concorso bisognerà esperire preventivamente le procedure di mobilità ex artt. 30 e 34 del D. Lgs. 165/2001.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda giuseppefrancesco » 16/02/2015, 19:03

Nel mio ente è cessato un amministrativo a dicembre 2013; nel 2014 non abbiamo reintegrato il posto, ma lo abbiamo coperto con un comando di una unità appartenente ad altro ente; il comando è terminato il 31.12.2014, per cui si pensava di emanare bando per mobilità volontaria.

A meno di miracoli
(…potrebbe essere un miracolo la considerazione per cui, dovendosi reintegrare del personale cessato nel 2013, il budget non è quello del 2015 / 2016? In realtà l’assunzione / mobilità nel 2014 non l’abbiamo fatta, affidandoci al comando, e ore tocca farla nel 2015!)

…dicevo, a meno di miracoli, ritengo che tale mobilità ricada nell’ambito del comma 424 della L. Stabilità 2015 e della circolare 1/2015.

Va bene, apriamo anche alle Province, che problema c’è? L’unica esigenza è che siamo senza personale, non possiamo aspettare e abbiamo fretta.

Bene, considerato che la circolare a pag. 18, evidenziandolo in grassetto, dice che “è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”, vorremmo pubblicare un bando di mobilità riservato, appunto, alle Province:

Posso? Diamine, la circolare, pur vietando molte cose, questa la consente!

Secondo voi:
- a quali Province indirizzo il Bando? A quelle facenti parte del territorio Regionale? A quelle …. di tutta Italia?
- Che significa “esclusivamente”? Se non fa domanda nessuno, fra 30 giorni sono libero e posso aprirlo a tutti (Comuni)? Ma se così è, tanto vale fare un bando aperto a tutti sin dall’inizio, con riserva del posto a domande provenienti dalle Province.

Che ne dite?
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