da ventura_dan » 18/02/2015, 16:55
... SCUSA, riporto il comma solo per facilità di esposizione
" 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."
Ecco Paolo, più leggo e rileggo questo comma e più mi convinco che il legislatore si ha voluto dare priorità alla ricollocazione del personale delle province prevedendo per tale finalità delle norme di maggior favore, ma che penso possano essere riassunte in:
- destinazione(del) "le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente" e salvo i vincitori di concorso "alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'."
- previsione che "Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita', le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015"
- "le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296"
...non sembra quindi che l'intenzione del legislatore (almeno nella formulazione del testo) volesse ricomprendere anche il divieto di mobilità volontaria, che come detto, non entra nei limiti della disciplina del turn-over, sempre che l’ente di provenienza sia ente sottoposto anch’esso a limitazioni sulla spesa per il personale (... e sempre che gli enti siano in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e abbiano sostenibilità finanziaria di bilancio).
Se a questo si aggiunge:
- il fatto che anche quando appariva ovvio, il legislatore in merito ad eventuali divieti lo ha chiaramente specificato (Art. 1, comma 420, divieto "c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'; ");
- che come è stato osservato dalla Corte di conti, Sezione Regionale di Controllo Veneto nel parere nr. 65 del 2013, nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l’istituto della mobilità vada visto come un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
- che l’articolo 6 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”
- che all’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che testualmente dispone “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
- che come detto dallo stesso sottosegretario Rughetti, su precisa interpellanza: "la ricollocazione stessa non può prescindere dal miglioramento della qualità dei servizi;
- e che infine, come dice anche la corte, “ubi lex voluit dixit”
...in mancanza di un divieto espresso della mobilità volontaria, o dell’art. 6 deldlgs 165 del 2001, credo si possa sostenere che l’istituto della mobilità volontaria sia sempre vigente nel nostro ordinamento.
Riguardo all'ultimo periodo del comma 424 "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.", a mio avviso non essendo presente un chiaro riferimento, all'interno del comma stesso, sul divieto alla "assunzione" mediante mobilità volontaria tra enti, questo non possa essere applicato a tale ipotesi.