L.190/2014 - Mobilità volontaria

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 18/02/2015, 12:23

Riporto il link dove si può trovare una recente risposta a un quesito sull'attuale possibilità di mobilità esterna tra enti:
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-02-17/la-procedura-mobilita-esterna-170737.php?uuid=AB0vsAV

La mia opinione in merito all'argomento credo di averla già chiarita; ... fa piacere comunque che altri colleghi (molto più autorevoli di me...) stanno confermando tale possibilità.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda Paolo Gros » 18/02/2015, 12:25

a mio avviso , seppur assurda e non condivisibile, e' oltremodo chiara e tranciante e se poi vogliamo fare tutti i filologi facciamolo ma bandiamo mobilita' aperte a tutti e ...firmiamole con annessi successivi contratti ...
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 18/02/2015, 13:20

"Paolo Gros"]a mio avviso , seppur assurda e non condivisibile, e' oltremodo chiara e tranciante


...dici bene... "assurda" ...perché contraddittoria e come tale porta con se, non elementi di chiarezza ma, al contrario, di dubbi che mettono in discussione il significato logico e reale della stessa.
E' di questo che noi discutiamo.
E' per questo motivo e per questo senso che si può ritenere ancora "fattibile" la mobilita volontaria tra enti (e non per forza di area vasta).

e se poi vogliamo fare tutti i filologi facciamolo ma bandiamo mobilita' aperte a tutti e ...firmiamole con annessi successivi contratti ...


...ovvio!
Quante volte Ti sarà capitato (lo si deduce anche dai tuoi post in tutti questi anni), di prendere decisioni, debitamente motivate, che andassero però contro la linea iniziale, intrapresa dai più, a seguito dell'uscita di una circolare "assurda" e non "condivisibile" e aggiungo per niente "chiara"?
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda Paolo Gros » 18/02/2015, 15:35

spesso e volentieri ma quando uno stato legifera a..pena di nullita'...lascia poco spazio ad interpretazioni ampie , se sbagli paghi ab origine ed il denaro lo sottrai alla tua famiglia .
Se si ritiene possibile l'area non vasta chi si sente danneggiato faccia ricorso e come sempre in Italia sara' un giudice terzo a decidere su cosa volesse o non volesse dire una legge
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 18/02/2015, 16:55

... SCUSA, riporto il comma solo per facilità di esposizione
" 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."


Ecco Paolo, più leggo e rileggo questo comma e più mi convinco che il legislatore si ha voluto dare priorità alla ricollocazione del personale delle province prevedendo per tale finalità delle norme di maggior favore, ma che penso possano essere riassunte in:
- destinazione(del) "le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente" e salvo i vincitori di concorso "alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'."
- previsione che "Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita', le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015"
- "le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296"

...non sembra quindi che l'intenzione del legislatore (almeno nella formulazione del testo) volesse ricomprendere anche il divieto di mobilità volontaria, che come detto, non entra nei limiti della disciplina del turn-over, sempre che l’ente di provenienza sia ente sottoposto anch’esso a limitazioni sulla spesa per il personale (... e sempre che gli enti siano in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e abbiano sostenibilità finanziaria di bilancio).
Se a questo si aggiunge:
- il fatto che anche quando appariva ovvio, il legislatore in merito ad eventuali divieti lo ha chiaramente specificato (Art. 1, comma 420, divieto "c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'; ");
- che come è stato osservato dalla Corte di conti, Sezione Regionale di Controllo Veneto nel parere nr. 65 del 2013, nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l’istituto della mobilità vada visto come un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
- che l’articolo 6 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”
- che all’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che testualmente dispone “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
- che come detto dallo stesso sottosegretario Rughetti, su precisa interpellanza: "la ricollocazione stessa non può prescindere dal miglioramento della qualità dei servizi;
- e che infine, come dice anche la corte, “ubi lex voluit dixit”

...in mancanza di un divieto espresso della mobilità volontaria, o dell’art. 6 deldlgs 165 del 2001, credo si possa sostenere che l’istituto della mobilità volontaria sia sempre vigente nel nostro ordinamento.

Riguardo all'ultimo periodo del comma 424 "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.", a mio avviso non essendo presente un chiaro riferimento, all'interno del comma stesso, sul divieto alla "assunzione" mediante mobilità volontaria tra enti, questo non possa essere applicato a tale ipotesi.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 18/02/2015, 21:31

Poichè il legislatore parla di spesa da destinare alla ricollocazione del personale se effettuo la mobilità la mia spesa la sottraggo alla ricollocazione, a nulla rilevando che l'altro ente potrà lui assorbire maggiori spese, ma potrebbe anche capitare che l'altro ente voglia ridurre le spese del personale così vanificando gli effetti della normativa. La circolare della Funzione Pubblica è coerente con tale finalità e lo chiarisce in modo espresso richiamando la possibilità di portare a termine esclusivamente la conclusione di quelle mobilità attivate prima del 2015. In qualità di responsabile del personale non mi avventurerei in violazione all'indirizzo fornito dal Dipartimento, anche perchè non esiste al momento alcun appiglio a cui far riferimento (corte dei conti, giurisprudenza amministrativa, MEF, non ho neanche visto nessun articolo della dottrina in merito). La violazione della nullità travolge il contratto e pone i responsabili innanzi a possibili responsabilità disciplinari, amministrative e contabili.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 18/02/2015, 23:56

[
"vgiannotti"]Poichè il legislatore parla di spesa da destinare alla ricollocazione del personale se effettuo la mobilità la mia spesa la sottraggo alla ricollocazione, a nulla rilevando che l'altro ente potrà lui assorbire maggiori spese,


...in realtà si parla di "risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente" e poi ...continuando ... che "per le finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato"

... e qui bisogna mettersi d'accordo dall'interpretazione che Tu ritieni il legislatore dia al termine "spesa".
Perché la corte ha usato questo termine (nel parlare di mobilità) ricordando che, ad esempio:
"Questa Sezione sul punto ritiene necessario premettere come nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l’istituto della mobilità vada visto come un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
Recita infatti l’articolo 6 comma 1 ultimo periodo che “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.” Come è dato rilevare dal dato testuale della norma, al fine di garantire l’ottimale distribuzione delle risorse umane, ancor prima di ricorrere a procedure di reclutamento del personale va necessariamente attivato l’istituto della mobilità. Va poi considerato che il legislatore negli ultimi anni con l’intento di comprimere la spesa corrente delle pubbliche amministrazioni ed in particolare una delle componenti di questa tra le più importanti quale la spesa del personale, ha introdotto rigide norme vincolistiche in materia di assunzioni che questa Corte ha ben evidenziato in molte sue pronunce (per tutte si veda la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui condivisibili contenuti si rinvia). Ciò, al fine di limitare il turn over del personale e nel contempo reiterando le disposizioni atte a regolare al meglio l’ottimale distribuzione del personale già in servizio i cui oneri non determinano incrementi della relativa spesa a livello di comparto."


La circolare della Funzione Pubblica è coerente con tale finalità e lo chiarisce in modo espresso


Sono diverse le cose che la circolare definisce, ma che in realtà non trovano corrispondenza nel dettato legislativo, alcune credo le abbia individuate anche Tu in qualche articolo.

"non ho neanche visto nessun articolo della dottrina in merito"


un articolo è quello che ho inserito nel post precedente.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 28/02/2015, 11:03

Ad aumentare il dubbio che sia ancora possibile attivare mobilità tra enti senza riservarle esclusivamente al personale di area vasta ci si è messo anche il Ministero, che nel modificare il bando precedente alla circolare n.1/2015, non ha comunque previsto non nessuna priorità o ordine preferenziale per i dipendenti delle Province.
A questo punto sembra legittimo che anche altri enti non predispongano nessuna corsia preferenziale.
D.V.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 28/02/2015, 13:50

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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 28/02/2015, 15:10

Vorrei ricordare che nel decreto milleproroghe, ormai legge (oggi in pubblicazione in G.U.) è stato previsto che gli enti dello Stato (con esclusione di quelli territoriali) possono continuare fino al 2015 ad assorbire le capacità assunzionali precedenti non spese. Trattasi di bandi che assorbono le citate capacità assunzionali di anni precedenti al 2015 e loro possono continuare a farlo. Gli enti locali secondo la deliberazione della Sezione delle Autonomie non possono portare i resti assunzionali non spesi ma solamente quelli in corso o nel programma triennale, per cui dal 01/01/2015 non può che applicarsi le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 424).
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