L.190/2014 - Mobilità volontaria

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 01/03/2015, 16:17

Premesso che non ho ben chiaro quale sia il collegamento che fai, tra la possibilità concessa dal Milleproroghe agli enti dello Stato e la possibilità negata invece agli enti locali soggetti al patto di stabilità, dalla delibera della C.C. Sez unite n.27/2014...
vorrei ricordare anche io... che siamo partiti dall'ipotesi che si verifica quando non si è determinata alcuna cessazione negli anni precedenti che possa legittimare una nuova assunzione, ma ricorrano comunque i presupposti per avviare una procedura di mobilità volontaria, ... a nulla rilevando, quindi, il problema dei resti assunzionali derivanti da anno precedente (...che, riguardo alle cessazioni anno 2013, sono a mio avviso tutt'ora comunque computabili).

Detto questo, vorrei portare in evidenza quanto affermato da GiovannaS in alcuni post precedenti ossia:
Si tratta però di personale che, in un certo senso, lo stato vuole "eliminare" dalla quota "dipendenti pubblici", quindi li fa rientrare dalla "finestra" delle cessazioni (vere CESSAZIONI).
Se coprissero anche gli spazi lasciati dalle mobilità, non coprirebbero gli spazi delle "vere" cessazioni, ma "aumenterebbero" la spesa complessiva del settore "pubblica amministrazione".

inoltre...
Se invece arrivassimo alla messa in disponibilità (art. 34bis), allora sarebbe un altro discorso.


ecco... mi chiedo, perché non inserirli (agevolando i tempi) in un percorso di mobilità che presupponga la precedenza su tutto, anche sulla mobilità volontaria ?
ventura_dan
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 05/02/2015, 11:58

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 01/03/2015, 22:01

All’articolo 1 comma 2, del citato decreto mille proroghe, viene stabilito che “Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015”. Tale norma non è valida per gli enti locali.
Precisata l’impossibilità di effettuare assunzioni utilizzando i resti non spesi, si esamina la deliberazione n.27/2014 della nomofilachia. In tale deliberazione è chiaramente vietata la possibilità di utilizzare i resti assunzionali, ma è possibile nella programmazione triennale 2014-2016 utilizzare esclusivamente il 60% delle cessazioni dell’anno precedente + le cessazioni previste nel triennio 2014-2016. In caso di assunzioni non portate a termine nel 2014, le stesse sono bloccate dal comma 424 della legge di stabilità 2015, non avendo la possibilità di portare nel triennio 2015-2017 i resti non spesi nel 2014. Tale indicazioni della nomofilachia è stata recentemente ripresa nei contenuto dalla deliberazione n.24 del 23/02/2015 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania, la quale precisava che “Il comune istante dovrà pertanto attenersi al principio secondo cui il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60 per cento della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente considerando che, dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio (rectius 2014-2016)”.
vgiannotti
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 02/03/2015, 13:07

All’articolo 1 comma 2, del citato decreto mille proroghe, viene stabilito che “Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, [...] è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015”. Tale norma non è valida per gli enti locali.


All'art. 3 comma 1 del D.L. 90/2014 si fa riferimento a:
"Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 recita:
"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...]
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane ...etc"

...da dove ricavi l'esclusione per gli enti locali ?

Riporto schema amministrazione statale (che ho in mente io) per un miglior confronto:
SCHEMA AMMINISTRAZIONE STATALE
La complessa struttura della Pubblica Amministrazione può essere così suddivisa:
1. Amministrazione diretta: quando la struttura operativa appartiene direttamente allo Stato e può essere formata da organi centrali ( che operano su tutto il territorio nazionale) e organi periferici ( che operano in determinate parti del territorio nazionale)
2. Amministrazione indiretta attraverso enti territoriali
3. Amministrazione indiretta attraverso enti pubblici istituzionali = distinti dalla struttura dello Stato e godono di un certo grado di autonomia
4. Autorità amministrative indipendenti

...ecco tutto questo (per quanto di mia conoscenza) è amministrazione statale.

Riguardo a quanto da te affermato:
"In caso di assunzioni non portate a termine nel 2014, le stesse sono bloccate dal comma 424 della legge di stabilità 2015, non avendo la possibilità di portare nel triennio 2015-2017 i resti non spesi nel 2014"


vorrei farti notare che se così fosse si penalizzerebbero non poco le future stabilizzazioni già abbastanza penalizzate, e che per le quali è il legislatore stesso ha prevedere la proroga di quanto disposto al comma 6 dell'art. 4 D.L. 101/2013:
"Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate....."
ventura_dan
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 05/02/2015, 11:58

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 02/03/2015, 13:21

Che non si tratti di enti territoriali te lo dicono le seguenti disposizioni "...articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dove non sono inclusi gli enti locali. Per il resto è la Sezione Autonomie a dire del mancato riporto non certo io, l'intepretazione è fatta dai giudici contabili e non dal sottoscritto, a noi non resta che applicare le disposizioni, almeno per evitare la colpa grave. In questo caso se l'ente ha prelevato già le risorse sul 2013 e 2014, nulla questio, ma non potrà prelevarle sul 2015 e 2016, proprio per tale motivo la legge di stabilità ha protratto le assunzioni fino al 31.12.2018 e la circolare ha previsto la possibilità di anticipare le future cessazioni del 2017 e del 2018 certe che si realizzeranno.
vgiannotti
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 02/03/2015, 17:06

Con rivoluzionario parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lomabrdia n.85/2015 (in disaccordo con la circolare Madia), la corte ammette ancora la mobilità tra enti nel 2015 e nel 2016, dovendo riservare esclusivamente il 100% delle capacità assunzionali (cessazioni anno precedente) alla mobilità del personale provinciale. La mobilità è consentita in quanto quella delle province non è neutra.
vgiannotti
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 02/03/2015, 18:12

Con rivoluzionario parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lomabrdia n.85/2015 (in disaccordo con la circolare Madia), la corte ammette ancora la mobilità tra enti nel 2015 e nel 2016


...Vincenzo!...Vincenzo! ...un "la corte dei conti Lombardia ha dato ragione a chi sosteneva che la mobilità tra enti, è ancora possibile" ...sarebbe stato più corretto... ;)

Pur consapevole che le sezioni della corte sono tante, ...al momento mi godo queste piccole soddisfazioni! :D
ventura_dan
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 05/02/2015, 11:58

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda kkk1972 » 03/03/2015, 9:39

vgiannotti ha scritto:parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n.85/2015

Ho controllato in banca dati e sono fermi alla deliberazione n. 63, tu hai il testo?
Sarei proprio curioso di leggere le motivazioni...
kkk1972
********
Avvertenze:
1. Se non cito leggi o altri documenti quello che scrivo è solo una mia opinione, quindi non fidatevi troppo.
2. Prima di aprire un nuovo post, usate la funzione [cerca], magari c'è già la risposta che vi serve... ;)
kkk1972
 
Messaggi: 277
Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 03/03/2015, 10:00

vgiannotti
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 03/03/2015, 21:22

Anche se manca un riferimento alla circolare n.1/2015, sull'ammissibilità della mobilità volontaria anche la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, n.119 del 27/02/2015 (questa disponibile in banca dati). La quale conclude che:
A tal fine l’operatività della mobilità neutra, ancor prima che si avvii la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario, potrebbe concretamente condizionare la successiva sistemazione del personale già in servizio presso gli enti provinciali impedendo l’inserimento dei predetti dipendenti presso gli enti territorialmente più prossimi agli enti disciolti.
Tuttavia deve considerarsi che la procedura di mobilità neutra riguarda nello specifico enti in ogni caso sottoposti ai medesimi vincoli e, in quanto tale, configura un’operazione che, per la finanza pubblica, si contraddistingue per il carattere della neutralità
.
Sembra che i tecnici ministeriali che hanno vietato la mobilità volontaria siano smentiti dalla Corte dei Conti, aprendosi per tale verso un conflitto istituzionale. Resta il fatto che se la stessa Corte dei Conti abbia registrato la circolare sul punto senza fare rilievi (come sembra al momento), si pone il problema per il funzionario pubblico di non seguire le indicazioni della Funzione Pubblica, chiamate a fornire per legge l'unitarietà dell'azione della PA, salvandosi dal danno erariale. Ch senso ha?
vgiannotti
 
Messaggi: 205
Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 03/03/2015, 23:39

Resta il fatto che se la stessa Corte dei Conti abbia registrato la circolare sul punto senza fare rilievi (come sembra al momento), si pone il problema per il funzionario pubblico di non seguire le indicazioni della Funzione Pubblica, chiamate a fornire per legge l'unitarietà dell'azione della PA, salvandosi dal danno erariale. Ch senso ha?


In realtà, a mio avviso, la delibera 85/2015, non si pone in netto contrasto con quanto affermato dalla circolare n. 1/2015 (...e questo spiegherebbe la registrazione), in quanto si limita a dare una lettura diversa di un inciso contenuto nella circolare, ma non nel comma 424 ossia:
"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità."

La delibera infatti afferma che tale inciso "appare più correttamente doversi riferire alle sole procedure di mobilità, che, [...] nono possono qualificarsi come finanziariamente neutre" e in tale senso dunque, "appare da specificarsi" quanto si legge nella circolare n. 1/2015.

La corte (non so se sei d'accordo), con questa lettura, non sconfessa la circolare, ma ne da un senso diverso (con oggettive motivazioni) da quello che, la domanda posta dall'ente, poteva far intendere.
Tanto e vero che esordisce dicendo:
"Il quesito, così come formulato dall'ente, appare sovrapporre profili differenti, portando ad una non piena comprensione del quadro normativo"

Per quanto riguarda, invece , la delibera della C.C. Siciliana, ammetto di non averla ancora letta, ma ... mi è sembrato di capire che
"manca un riferimento alla circolare n.1/2015"
.
Anche questa, comunque (vista la data del 27/02/2015), porterebbe a pensare che le Sezioni stiano semplicemente continuando a ribadire che la "mobilità volontaria"
si configura un’operazione che, per la finanza pubblica, si contraddistingue per il carattere della neutralità.
, dando per assodato quindi che il dettato normativo del comma 424, non entra in contrasto (negli anni 2015-2016) con tale affermazione, in quanto rivolto ad una fattispecie di assunzione differente.
ventura_dan
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 05/02/2015, 11:58

PrecedenteProssimo

Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.