L.190/2014 - Mobilità volontaria

Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 05/03/2015, 9:24

planetario ha scritto:Scusate se reitero la domanda:
Tutto questo vale anche per le regioni a statuto speciale?
Grazie


...per la corte siciliana... si!
ventura_dan
 
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda SARASERD » 06/03/2015, 14:42

Un ns. dipendente vuole richiedere la mobilità presso il Ministero della Giustizia. Premesso che il nostro è un comune al di sotto dei 5000 abitanti il Ministero nella documentazione da allegare richiede che per il personale appartenente ad amministrazione diversa dai ministeri e dagli enti di area vasta sia allegata una dichiarazione da parte dell’ amministrazione con la quale l’amministrazione stessa si impegna a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale interessato al trasferimento, secondo le modalità che saranno stabilite con il D.P.C.M. previsto dall’art. 30, comma 2.3 del D.lgs. 165/2001, in corso di perfezionamento.
L’art. 30 D.lgs comma 2.3 testualmente recita:
Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
Ora posto che non ho ben capito se il ns. Ente rientra in questo elenco destinatario del fondo il dipendente può richiedere la mobilità e tale richiesta può essere accettata dal Ministero della Giustizia?
Quali rischi corriamo come Ente nell’accogliere la domanda di mobilità del dipendente?
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda Paolo Gros » 09/03/2015, 9:18

quella di pagare parte della spesa , come chiaramente indicato nella norma
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda GiovannaS » 09/03/2015, 9:48

Noi abbiamo detto no ad un dipendente che ne faceva richieste. Lasciamo spazio ai provinciali.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda vgiannotti » 11/03/2015, 16:54

Conforme al parere della circolare n.1/2015 della Funzione Pubblica è il recente parere della Sezione Puglia n.66 depositato in data 19/02/2015 il quale precisa quanto segue:
Stante il quadro normativo appena tratteggiato, la mobilità da amministrazioni diverse dalla provincia, se pure non espressamente esclusa dalla disciplina sopra richiamata, non appare concretamente praticabile laddove il ricorso a siffatto istituto si ponga in contrasto con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina sopra richiamata.
Per tali motivi, il ricorso a mobilità da enti diversi dalla provincia risulta ammissibile soltanto in via del tutto residuale, allorché si sia proceduto ad adempiere agli obblighi sanciti dall’art 1, comma 424, della legge 190/2014.
In questo senso si è espressa anche la già citata circolare n. 1/2015 ove si osserva che “Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente riassorbito, vengono adottati appositi atti per rispristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda scheggia » 11/03/2015, 17:13

giusto un'osservazione.


a prescindere da pareri, dottrina, ecc....

non mi sembra cmq che vi sia una gran mole di dipendenti delle province che sta presentando domanda di mobilità.

sbaglio?

vedo bandi di mobilità che vanno deserti o quasi.....

secondo voi come mai?
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Re: L.190/2014 - Mobilità volontaria

Messaggioda ventura_dan » 11/03/2015, 18:30

Stante il quadro normativo appena tratteggiato, la mobilità da amministrazioni diverse dalla provincia, se pure non espressamente esclusa dalla disciplina sopra richiamata, non appare concretamente praticabile laddove il ricorso a siffatto istituto si ponga in contrasto con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina sopra richiamata.


Due considerazioni:
1) come vedi anche la C.C. Puglia ha ammesso che la mobilità tra enti non è "espressamente esclusa dalla disciplina"
2) anche dopo aver letto il parere della sezione Puglia, a mio avviso , si può continuare ad affermare che (come sostenuto dalla sezione Lombardia) la priorità del ricollocamento mediante mobilità del personale di area vasta, valga solo ed esclusivamente nei confronti di tutte quelle mobilità che non possono essere considerate finanziariamente neutre.

Infatti, la stessa corte pugliese fa riferimento alla circ. 1/2015, ribadendo quanto in essa previsto ossia:
"Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente riassorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.

Quali sono i "criteri di mobilità definiti" a cui fa riferimento la circolare?
Sono quelli riferiti alla parte in cui si dice "Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta."
"In sostanza (continua la circolare...) il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta"

Quindi, ...riassumendo..., anche in questo caso si continua a fare riferimento alla facoltà ad assumere, ossia alle capacità assunzionali degli enti intese come percentuali da destinare ad nuove assunzioni.

In questo senso, un ente che procede con una mobilità neutra, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.lgs 165/200, non si pone in contrasto "con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina", perché come abbiamo visto ( e per implicita ammissione della stessa corte pugliese) il dettato normativo non ne prevede l'esclusione e i tratti della citata circolare richiamano sempre e comunque le % di turn-over.

Anche nella conclusione della C.C. Puglia, dove si afferma:
"Per tali motivi, il ricorso a mobilità da enti diversi dalla provincia risulta ammissibile soltanto in via del tutto residuale, allorché si sia proceduto ad adempiere agli obblighi sanciti dall’art 1, comma 424, della legge 190/2014." ...e dove si ricorda, come visto sopra, che anche la circolare n.1/2015 si era espressa in tal senso "qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente riassorbito, vengono adottati appositi atti per rispristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.

dovrebbe (a parer mio) essere intesa sulla stessa linea fin qui espressa, ossia, ...quando si parla di ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, si vuole intendere quelle percentuali delle proprie capacità assunzionali, che la normativa dispone attualmente siano obbligatoriamente destinate al ricollocamento del personale proveniente dagli enti di area vasta, ma che successivamente (.. a .personale da ricollocare completamente riassorbito) possono essere riassegnate (...le ordinarie facoltà di assunzione) alle "ordinarie modalità di reclutamento del personale"

...il ché continua ad escludere le mobilità neutre, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs 165/2001, che non incidono minimamente su tali "facoltà"
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