RIASSUNTO DEI LIMITI SULLE ASSUNZIONI

Mi dite se ho capito?
Le norma in ballo per le assunzioni sono:
DL 90/2014 art. 3 comma 5
DL 90/2014 art. 3 comma 5 quater
L. 208/2015 art. 1 comma 228
- I limiti assunzionali di cui all’art. 3 comma 5 (80 per cento della spesa del personale cessato) sono dettati in generale per TUTTE le assunzioni di personale a tempo indeterminato (qualifica dirigenziale e non dirigenziale)..
- L’art. 3 comma 5 però non vale per il triennio 2016/2018, per le assunzioni di personale non dirigente in quanto è sopravvenuto il comma 228 che ha messo il nuovo tetto del 25 per cento della spesa del personale cessato.
- Lo stesso comma 228 ha anche previsto che l’art. 3 comma 5-quater sia disapplicato nel 2017 e nel 2018. Pertanto l’art. 3 comma 5-quater vale ancora per il 2016.
Quindi nel 2016 se io ho un rapporto spesa di personale/spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento posso assumere personale di qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
Se invece supero il rapporto 25 per cento spesa di personale/spesa corrente posso assumere:
- personale di qualifica non dirigenziale nel limite del 25 per cento della spesa del personale cessato (vale l'art. 1 comma 228)
- personale di qualifica dirigenziale nel limite dell'80 per cento della spesa del personale cessato (vale l'art. 3 comma 5).
Giusto?
Abbiate pazienza, grazie
Giorgio
Le norma in ballo per le assunzioni sono:
DL 90/2014 art. 3 comma 5
DL 90/2014 art. 3 comma 5 quater
L. 208/2015 art. 1 comma 228
- I limiti assunzionali di cui all’art. 3 comma 5 (80 per cento della spesa del personale cessato) sono dettati in generale per TUTTE le assunzioni di personale a tempo indeterminato (qualifica dirigenziale e non dirigenziale)..
- L’art. 3 comma 5 però non vale per il triennio 2016/2018, per le assunzioni di personale non dirigente in quanto è sopravvenuto il comma 228 che ha messo il nuovo tetto del 25 per cento della spesa del personale cessato.
- Lo stesso comma 228 ha anche previsto che l’art. 3 comma 5-quater sia disapplicato nel 2017 e nel 2018. Pertanto l’art. 3 comma 5-quater vale ancora per il 2016.
Quindi nel 2016 se io ho un rapporto spesa di personale/spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento posso assumere personale di qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
Se invece supero il rapporto 25 per cento spesa di personale/spesa corrente posso assumere:
- personale di qualifica non dirigenziale nel limite del 25 per cento della spesa del personale cessato (vale l'art. 1 comma 228)
- personale di qualifica dirigenziale nel limite dell'80 per cento della spesa del personale cessato (vale l'art. 3 comma 5).
Giusto?
Abbiate pazienza, grazie
Giorgio