RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

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Messaggioda BLUAZUL » 28/06/2016, 18:15

BUONASERA IO SONO STATA ASSUNTA PRESSO UN COMUNE NEL 2010 E VOLEVO SAPERE SE POSSO RECUPERARE QUESTE SOMME VISTO CHE il comma 10 dell’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito il Legge n.122/2010, prevede che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori pubblici, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, venga disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile con l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sulla intera retribuzione; prima di tale data, l’art. 37 del DPR n.1032/73 prevedeva che il datore di lavoro pubblico accantonasse il 9,60% sull’80% della retribuzione lorda con una ritenuta del 2,50% sull’80% della stessa a carico del dipendente; pertanto, per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, a partire dal 1 gennaio 2011 la ritenuta da parte delle Amministrazioni della percentuale del 2,50% non ha più ragione di essere applicata.
VI RINGRAZIO PER LE RISPOSTE
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda giacco71 » 28/06/2016, 18:49

Abrogato e tutto finito. A memoria...la questione riguardava cmq i soggetti in regime di Tfs e non in regime di Tfr (assunti post 2000) quindi niente restituzione ..."I processi per la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio , si estinguono di diritto: l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, sono prive di effetti.
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda nebbia24 » 23/07/2016, 18:00

scusate ma per coloro che sono assoggettati al regimi del TFR la ritenuta del 2,5 sull'80% della retribuzione è tutt'ora vigente o no?
grazie
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda Paolo Gros » 25/07/2016, 11:32

temo di si .......................
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda nebbia24 » 25/07/2016, 15:13

il dubbio è venuto in quanto parrebbe che non tutte le pa applicano tale ritenuta e ci sono sentenze di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso ai dipendenti della ritenuta ai lavoratori effettuata a tale titolo
grazie
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda carlomagno » 28/07/2016, 12:19

ma anche che danno ragione alle amministrazioni una ben motivata e della corte d' appello di torino del 2016
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda MATTEO08 » 28/07/2016, 12:38

GIUSTO IN ITALIA QUESTO ACCADE.... E ALLORA, VEDENDO LA SENTENZA N. 742/2016 DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE HA CONDANNATO IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO A RIMBORSARE QUANTO ILLEGITTIMAMENTE TRATTENUTO DAL 2010 AL 2015 PER LA TRATTENUTA DEL 2,5%, COSA CONVIENE FARE?
COME STA LA DECISIONE DEL TRIBIUNALE DI MILANO RISPETTO A QUELLA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO? DUE DECISIONI DIAMETRALMENTE OPPOSTE SULLA STESSA TEMATICA..... ACCADE QUASI SEMPRE NELLA REALTA' MA QUI SI PARLA DI RESTITUZIONE DI DENARO AI DIPENDENT E DOVE E' LA VERITA? .... ASSURDO.
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda carlomagno » 28/07/2016, 18:46

a dire il vero leggendo quella di torino e ben motivata tecnicamente e spiega dove si e creata confusione...poi vedi tu io attenderei
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Re: RITENUTA DEL 2,50% SULLì80% DELLA RETRIBUZIONE

Messaggioda pierluigite » 21/12/2016, 15:46

E' ingiusto trattenere ai dipendenti in regime di TFR. E' uscita una guida operativa (......) dell'Aran qualche giorno fa. L'ho letta 2 volte, comunque ciò che mi preme sottolineare è che esiste una grande disparità di trattamento non solo fra chi si trova in regime di TFS rispetto a chi è in TFR, ma anche fra TFR nel pubblico impiego rispetto al privato. Soprattutto perché l'articolo di riferimento è sempre il 2120 del Codice Civile. E o si fa riferimento a quell'articolo di legge, oppure no. Non si può stare finché fa comodo e non esserci quando non fa più comodo. E si tende a mettere in evidenza il trattamento netto spettante e dell'invarianza retributiva netta, ma non si fa riferimento al diverso trattamento che ci sarà all'atto della liquidazione. L'Aran scrive che "non convince.....presunti svantaggi sul piano delle prestazioni previdenziali e di fine lavoro". O l'intento è quello di aggirare il problema, oppure chi scrive è incompetente, perché sarà proprio lì la vera differenza. Oltretutto, sempre secondo l'art. 2120 c.c. il TFR è interamente a carico del datore di lavoro. E nel privato è così. Per cui si crea un doppio binario e un doppio trattamento anche fra pubblico e privato, nel caso in cui ci si trovasse a parità di condizioni economiche. Tralasciamo poi che sempre l'art. 2120 prevede l'anticipo del TFR e la legge di Stabilità 2014 ha previsto la mensilizzazione della quota di TFR accantonata. Che però non è prevista nel pubblico impiego, alla faccia della tanto sbandierata privatizzazione del rapporto di pubblico impiego adottata ancora nel 1993 col Dlgs.29......Se si vuol dire che è un problema di finanza pubblico lo si dica chiaramente, e ancora di più se si vuole incentivare la previdenza complementare....si parla solo di furbetti del cartellino........
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