tempo determinato e preavviso per licenziamento

Premessa:
L'istituto del preavviso per i dipendenti pubblici è stato definito con il contratto 22 ottobre 1997 integrativo del c.c.n.l. 1995 del comparto Ministeri (art. 28 ter) e successivamente introdotto negli altri CCNL del comparto pubblico.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno
Il CCNL Regioni Autonomie Locali prevede che:•in caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta alla metà;
•in caso di dimissioni del lavoratore per assumere servizio presso altro ente o amministrazioni a seguito di concorso pubblico, l'ente - ove non ostino particolari esigenze di servizio - può rinunciare al preavviso qualora la data della nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Fattispecie:
L’ente ha n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B.3, assunto a tempo determinato, dal 01.02.15 al 31.12.16 e part-time (n. 30 ore settimanali) che si trova nella seguente fattispecie: ha presentato le proprie dimissioni in data 16 agosto 2016 e a seguito di assunzione a seguito di concorso presso altro ente locale e vorrebbe cessare il servizio il giorno 2 settembre 2016.
Nel contratto sottoscritto con il citato collaboratore era incluso il seguente articolo:
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è previsto un periodo di preavviso i cui termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Ai sensi dell’art. 7 comma 7 CCNL 14.09.2000, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. L’inosservanza del preavviso comporta la corresponsione all’altra parte della retribuzione spettante per il mancato preavviso.”
Quesito:
- Quale durata deve avere il preavviso in termine di giorno che la collaboratrice B3 deve fornire?
- In caso di durata inferiore va applicata una ritenuta economica pari ai giorni di preavviso non forniti?
- Nel caso di applicazione della fattispecie “Il CCNL Regioni Autonomie Locali prevede che:•in caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta alla metà;•in caso di dimissioni del lavoratore per assumere servizio presso altro ente o amministrazioni a seguito di concorso pubblico, l'ente - ove non ostino particolari esigenze di servizio - può rinunciare al preavviso qualora la data della nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.” Sopra citata il preavviso dovuto è da intendersi di 15 giorni in ogni caso? (anche se nel contratto sottoscritto vengono espressamente indicati 30 giorni?)
- eventualmente l’ente per rinunciare al preavviso deve adottare formale provvedimento? di quale organo è la competenza?
L'istituto del preavviso per i dipendenti pubblici è stato definito con il contratto 22 ottobre 1997 integrativo del c.c.n.l. 1995 del comparto Ministeri (art. 28 ter) e successivamente introdotto negli altri CCNL del comparto pubblico.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno
Il CCNL Regioni Autonomie Locali prevede che:•in caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta alla metà;
•in caso di dimissioni del lavoratore per assumere servizio presso altro ente o amministrazioni a seguito di concorso pubblico, l'ente - ove non ostino particolari esigenze di servizio - può rinunciare al preavviso qualora la data della nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Fattispecie:
L’ente ha n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B.3, assunto a tempo determinato, dal 01.02.15 al 31.12.16 e part-time (n. 30 ore settimanali) che si trova nella seguente fattispecie: ha presentato le proprie dimissioni in data 16 agosto 2016 e a seguito di assunzione a seguito di concorso presso altro ente locale e vorrebbe cessare il servizio il giorno 2 settembre 2016.
Nel contratto sottoscritto con il citato collaboratore era incluso il seguente articolo:
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è previsto un periodo di preavviso i cui termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Ai sensi dell’art. 7 comma 7 CCNL 14.09.2000, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. L’inosservanza del preavviso comporta la corresponsione all’altra parte della retribuzione spettante per il mancato preavviso.”
Quesito:
- Quale durata deve avere il preavviso in termine di giorno che la collaboratrice B3 deve fornire?
- In caso di durata inferiore va applicata una ritenuta economica pari ai giorni di preavviso non forniti?
- Nel caso di applicazione della fattispecie “Il CCNL Regioni Autonomie Locali prevede che:•in caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta alla metà;•in caso di dimissioni del lavoratore per assumere servizio presso altro ente o amministrazioni a seguito di concorso pubblico, l'ente - ove non ostino particolari esigenze di servizio - può rinunciare al preavviso qualora la data della nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.” Sopra citata il preavviso dovuto è da intendersi di 15 giorni in ogni caso? (anche se nel contratto sottoscritto vengono espressamente indicati 30 giorni?)
- eventualmente l’ente per rinunciare al preavviso deve adottare formale provvedimento? di quale organo è la competenza?