Ecco quello che dispone il CCNL (art. 41 CCNL 14.9.2000
...
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) ...
b) ...
c) ...
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
...
Visto che ai fini dello straordinario si considera "solo il tempo effettivamente lavorato", in entrambi i casi lo straordinario è ZERO.
Marco Sigaudo ha scritto:In termini di contrattazione avete determinato specificatamente qualcosa di attinente al computo o meno delle ore trasferta?
La contrattazione decentrata non è competente in materia, quindi qualsiasi accordo in violazione delle norme del CCNL è nullo.
kkk1972
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