Pagina 1 di 2

Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 10:19
da daniele_soleto
Buongiorno

premetto che su questo argomento ne sono state scritte molte ma sinceramente credo ci sia ancora un bel pò di confusione visto che, sentiti diversi Comuni della mia zona, ognuno fa un pò come crede.

La situazione attuale nel mio Comune è la seguente:

I vigili urbani effettuano il servizio 7 gg su 7 gg inclusa quindi la domenica solo che è capitato, per motivi di ferie o altro, che alcuni giorni non siano state garantite le 10 ore consecutive del servizio.

Le domande sono le seguenti:

1) Devo cmq riconoscere l'indennità di turnazione anche in quelle domeniche nel quale non è stato completato il servizio (è ritengo assolutamente di NO)?
2) Oppure, come sostengono i VV.UU., se non gli riconosco l'indennità di turnazione devo cmq riconoscergli la tariffa di LAVORO FESTIVO?

Altro dubbio che ho è quello che i VV.UU. ritengono che se per esigenze improrogabili il loro servizio si prolunga più del dovuto bisogna riconoscere anche quel d+ nella turnazione visto che la capienza dello straordinario non è sufficiente a coprire l'intero anno.

GRAZIE

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 12:50
da an.bal
sulla questione bisogna stare attenti.
se i vigili fanno turnazione 7 giorni su 7 devono rispettare il requisito delle 10 ore sempre ... altrimenti non si può parlare di turnazione in generale (e non solo per il giorno incriminato).

se un vigile lavora oltre le sei ore del turno è lavoro straordinario.
se il fondo straordinario non è capiente ... non può essere autorizzato lo straordinario.

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 12:54
da daniele_soleto
Un altro "scontro" si è verificato per quanto concerne il calcolo delle tariffe dell'indennità di turnazione. I Vigili sostengono che l'indennità di vigilanza rientrerebbe nel calcolo al contrario mio che ritengo non debba essere presa in considerazione.

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 13:23
da an.bal
−turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione
oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c)214;
−turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui
all’art. 52, comma 2, lett. c)215;
−turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui
all’art. 52, comma 2, lett. c)216;

art.52 comma 2 lett. c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile
di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla
retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere
continuativo e non riassorbibile;

... niente indennità di vigilanza

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 13:32
da carlomagno
non confondiamo le 10 ore con il turno ..la norma va letta e non si riferisce hai pagamenti o altro ma al fatto che se non vi sono 10 ore l ente non può predisporre il turno , non va assolutamente lette se faccio il turno e non predispongo le dieci ore non lo pago.Il turno a una sua definizione di legge su cose (e non e definito contrattualmente) il contratto pone dei limiti agli enti sulla sua fattibilità- minimo 10 ore di servizio.Inoltre la norma non parla di esecuzione ma di predisposizione.
Poi tutto il mondo non e paese e sulla materia ce di tutto e di piu

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 13:39
da daniele_soleto
carlo le 10 ore della norma vanno intese come "servizio di apertura dell'ufficio"

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 10/10/2016, 14:07
da gsalurso
In ogni caso, se la domenica non paghi l'indennità di turno, devi pagare la maggiorazione per lavoro festivo.

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 11/10/2016, 15:21
da PAOLO1971
confermerei dalla prima all'ultima parola quello che ha scritto an.bal

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 11/10/2016, 16:13
da an.bal
PAOLO1971 ha scritto:confermerei dalla prima all'ultima parola quello che ha scritto an.bal

:D

Re: Indennità di turnazione e festivo

MessaggioInviato: 12/10/2016, 7:57
da daniele_soleto
FINALMENTE DOPO ANNI DI DIATRIBA SI FA UN PO' DI CHIAREZZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -
Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. BOGHETICH Elena - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14036-1011 proposto da:
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BULTRINI,
rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE MARCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentito e difeso dall'avvocato GIACOMO MACCARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 930/2011 della CORTE d'appello di NAPOLI, depositata il
12/02/2011 r.g.n. 8330/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 28/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito l'Avvocato BULTRINI NICOLA per delega Avvocato MARCIANO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata il 12 febbraio 2011 la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza resa
dal Tribunale di Nola, accoglieva la domanda proposta da C.A. agente di polizia municipale turnista presso il
Comune di San Giuseppe Vesuviano - avente ad oggetto il riconoscimento del compenso aggiuntivo previsto
dall'art. 24, comma 1, c.c.n.l. 14.9.2000 Regioni e Autonomie locali, rivendicato dal lavoratore per l'attività
prestata in giornata festiva infrasettimanale, in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro
prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'art. 22 dello stesso contratto. La Corte, per quel che interessa,
ha ritenuto che le due clausole contrattuali abbiano scopi diversi, remunerando, l'art. 24, il maggior disagio
per il lavoro prestato in turnre, l'art. 22, la mancata fruizione del riposo compensativo.
2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune con due motivi. Resiste il C. con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione degli artt. 22 e 24 c.c.n.l. per il personale
del comparto Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000 nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c.
, comma 1, nn. 3 e 5). Deduce, il ricorrente, che la ricostruzione esegetica e sistematica delle clausole
negoziale consente di escludere la corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario festivo nel
caso di attività dei lavoratori turnisti, presupponendo, l'art. 24, che il dipendente superi l'orario ordinario.
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. avendo, la Corte
territoriale, adottato una pronuncia di condanna alle spese di lite nonostante la revoca in sede di opposizione
avanti al Tribunale - del decreto ingiuntivo emesso a favore del lavoratore.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni
nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è già stata esaminata e decisa
da questa Corte (cfr., più recentemente, l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 23917/2014, sulla scorta
delle precedenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 6
novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dai lavoratori).
Nel richiamare ulteriori precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888
del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come
in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle Autonomie
locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art.
24 - che ha ad oggetto attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario
contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la
propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro
in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti
collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con
Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2
funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro,
mentre i primi tre commi dell'art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l'attività
lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in
giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro
prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso - di regola e in via ordinaria dai
lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all'art. 22. Ne costituisce riscontro la
clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di
turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di
notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa
del disagio.
La maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dai ricorrenti, presuppone che "per particolari
esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso
da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel
giorno destinato a riposo settimanale. Invece, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione,
il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22, già
percepita.
Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di
cui all'art. 24, comma 1 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale
(in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del
compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa
in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per
la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Va rilevato che il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte territoriale e invocato dal controricorrente
(Cass. n. 9097/2007) attiene a disciplina diversa da quella, di fonte negoziale, in esame e in particolare
all'interpretazione del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13 ossia a disciplina, di rango normativo, vigente nel
periodo precedente la privatizzazione del pubblico impiego con cui è stato, fra l'altro, demandato alle parti
sociali e ai contratti collettivi di comparto (come quello applicato alla fattispecie de quo) la regolamentazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1,
comma 2).
4. Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 c.c.n.l. per
prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo
compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione
per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente
con una giornata festiva infrasettimanale, così Intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti
per finalità e situazioni diverse.
5. Va anche precisato che l'ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce dell'art. 24, comma 4,
il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con altri trattamenti
accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi nell'ipotesi regolata
dal comma 1 e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale. Conseguentemente,
la possibilità del cumulo non può in alcun modo riferirsi alle ipotesi disciplinate dall'art. 22, comma 5, il
quale regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario di lavoro, vale a dire situazioni
ontologicamente diverse da quella che l'art. 24, comma 4, presuppone a suo fondamento.
6. Il secondo motivo del ricorso è assorbito dall'accoglimento della prima censura.
7. In conclusione, va accolto il ricorso con riguardo al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La
sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa
nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Spese compensate in considerazione
dell'esito favorevole al lavoratore dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.A..
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016