da gsalurso » 14/10/2016, 17:31
Se lo stipendio gravato da cessione del quinto subisce una riduzione pari o inferiore ad un terzo della retribuzione netta devi continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura originaria.
Se invece la riduzione è superiore ad 1/3, la trattenuta non potrà eccedere 1/5 della nuova retribuzione.
il DPR 895/1950 obbliga a comunicare soltanto i fatti che comportino variazioni del versamento della quota.
Quindi se riduci la trattenuta devi comunicarlo in ogni caso, se invece puoi operare la trattenuta per intero non credo che alla finanziaria interessi più di tanto. Però, se come dici, "L'atto di benestare sottoscritto dall'Ente riporta "...provvederà a comunicare tempestivamente qualunque sopravvenuta circostanza che determini una variazione anche temporanea dell'attuale posizione lavorativa del dipendente" ... io al tuo posto una PEC gliela manderi.
DPR 180/1950 Art. 35. (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo' eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. [...]
DPR 895/1950. Art. 61. (Obblighi nei casi di riduzione, sospensioni, o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 