Disposizioni sull'orario di lavoro

Buona sera, un Comune con circa 8500 abitanti, sono state diramate istruzioni ai dipendenti assegnati e ad osservare quanto stabilito nel regolamento orario comunale in vigore.
Chiedo, se il contenuto che allego, rientra nelle normative applicabili ad enti comunali.
Con la presente si ricordano le disposizioni del vigente CCNL, in materia di straordinario e si diramano le
seguenti istruzioni:
- Lo straordinario eseguito in `emergenza" (allerte metereologiche) in orario notturno viene gestito
come segue: le ore in più rispetto alle sei di ordinano già lavorate, sono considerate straordinario fino
a mezzanotte. Dopo la mezzanotte sono considerate ordinario notturno per la giornata entrante.
Perciò il dipendente che lavora dalle 00.01 alle 06.00 a.m. Deve necessariamente riposare e viene
corrisposta in busta paga solo la maggiorazione tra ordinario e straordinario notturno.
- Nel caso di straordinario diurno ( autorizzato) il dipendente ha diritto di chiedere o il pagamento o il
recupero. Se chiede recupero, non ha diritto a maggiorazioni economiche in busta paga.
- Lo straordinario festivo che cade in giorno di riposo settimanale ( domenica) scatta solo dopo le
prime sei ore e quindi solo per l'eccedenza. Per queste prime sei ore viene riconosciuto solo il
compenso aggiuntivo. ll lavoratore deve fruire dì un riposo compensativo entro 15 giorni. Se le ore
lavorate superano le sei ore, l'eccedenza vale come straordinario festivo. Se le ore lavorate sono
meno di 5 , il dipendente deve recuperare le ore mancanti ( ma il riposo è comunque di 6 ore)
- Nel caso di straordinario festivo elettorale ( per il solo giorno delle votazioni) il dipendente ha diritto al
pagamento di tutte le ore come straordinario ( diurno, festivo, notturno secondo i casi) e ha diritto
anche ai recupero.
- Nel caso di straordinario festivo infrasettimanale ossia non ricadente in giorno di riposo settimanale (
es. 25 aprile non ricadente di domenica) il dipendente ha diritto al trattamento di straordinario festivo
per tutte le ore lavorate oppure al recupero compensativo senza maggiorazione economica.
- Dopo 6 di lavoro ( che sta diurno che sia notturno) il dipendente deve osservare una pausa
obbligatoria di almeno 10 minuti ( diventano almeno 30 minuti nel caso di straordinario pomeridiano
autorizzato).
- In casi eccezionali, da giustificare caso per caso, la pausa pranzo di % ora potrà essere svolta a fine
turno, previa dichiarazione scritta del Capo Area.
- Ai sensi del D.Lgs n.66/2003 , la durata massima giornaliera di lavoro è di 13 ore, ogni 24 ore il
dipendente deve fruire di un risposo di 11 ore consecutive. Il calcolo viene comunque effettuato in
media su base quadrimestrale.
- Non è consentito procedere al pagamento dello straordinario se il dipendente è in debito orario.
- I dipendenti ai quali è consentito l'utilizzo dell'istituto della flessibilità oraria (fermo restando l'obbligo
delle 36 ore settimanali) possono utilizzare la compensazione delle ore eccedenti, solo se all'interno
delle fasce di flessibilità. In questo caso, non occorre autorizzazione del Capo Area, ma solo una
comunicazione al Capo Area che è tenuto comunque a controllare i comportamenti dei dipendenti
assegnati, al fine di evitare eventuali abusi da dalle del personale. Non è infatti consentita una totale
autonomia nella gestione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti non titolari di posizione
organizzativa, pertanto non appare legittimo, ad esempio il comportamento del dipendente che
usualmente *accumuli" 3 ore a credito tra il lunedì e il venerdì, per poi uscire sempre tre ore prima
della fine servizio, il sabato.
Per il personale operaio che deve svolgere servizio per il mercato settimanale del sabato, I' orario di
lavoro sarà articolato in modo da evitare, di norma, l'utilizzo dello straordinario che, si ricorda, è
istituto eccezionale mentre in questo caso è possibile e doverosa una diversa articolazione
dell'orario in funzione del servizio da rendere sul territorio_ Qualora forarlo superi le 6 ore lavorative,
e quindi si faccia ricorso allo straordinario per mercato settimanale, il lavoratore deve comunque
beneficiare di un intervallo per la pausa, anche sul posto di lavoro, della durata di 10 minuti.
Chiedo, se il contenuto che allego, rientra nelle normative applicabili ad enti comunali.
Con la presente si ricordano le disposizioni del vigente CCNL, in materia di straordinario e si diramano le
seguenti istruzioni:
- Lo straordinario eseguito in `emergenza" (allerte metereologiche) in orario notturno viene gestito
come segue: le ore in più rispetto alle sei di ordinano già lavorate, sono considerate straordinario fino
a mezzanotte. Dopo la mezzanotte sono considerate ordinario notturno per la giornata entrante.
Perciò il dipendente che lavora dalle 00.01 alle 06.00 a.m. Deve necessariamente riposare e viene
corrisposta in busta paga solo la maggiorazione tra ordinario e straordinario notturno.
- Nel caso di straordinario diurno ( autorizzato) il dipendente ha diritto di chiedere o il pagamento o il
recupero. Se chiede recupero, non ha diritto a maggiorazioni economiche in busta paga.
- Lo straordinario festivo che cade in giorno di riposo settimanale ( domenica) scatta solo dopo le
prime sei ore e quindi solo per l'eccedenza. Per queste prime sei ore viene riconosciuto solo il
compenso aggiuntivo. ll lavoratore deve fruire dì un riposo compensativo entro 15 giorni. Se le ore
lavorate superano le sei ore, l'eccedenza vale come straordinario festivo. Se le ore lavorate sono
meno di 5 , il dipendente deve recuperare le ore mancanti ( ma il riposo è comunque di 6 ore)
- Nel caso di straordinario festivo elettorale ( per il solo giorno delle votazioni) il dipendente ha diritto al
pagamento di tutte le ore come straordinario ( diurno, festivo, notturno secondo i casi) e ha diritto
anche ai recupero.
- Nel caso di straordinario festivo infrasettimanale ossia non ricadente in giorno di riposo settimanale (
es. 25 aprile non ricadente di domenica) il dipendente ha diritto al trattamento di straordinario festivo
per tutte le ore lavorate oppure al recupero compensativo senza maggiorazione economica.
- Dopo 6 di lavoro ( che sta diurno che sia notturno) il dipendente deve osservare una pausa
obbligatoria di almeno 10 minuti ( diventano almeno 30 minuti nel caso di straordinario pomeridiano
autorizzato).
- In casi eccezionali, da giustificare caso per caso, la pausa pranzo di % ora potrà essere svolta a fine
turno, previa dichiarazione scritta del Capo Area.
- Ai sensi del D.Lgs n.66/2003 , la durata massima giornaliera di lavoro è di 13 ore, ogni 24 ore il
dipendente deve fruire di un risposo di 11 ore consecutive. Il calcolo viene comunque effettuato in
media su base quadrimestrale.
- Non è consentito procedere al pagamento dello straordinario se il dipendente è in debito orario.
- I dipendenti ai quali è consentito l'utilizzo dell'istituto della flessibilità oraria (fermo restando l'obbligo
delle 36 ore settimanali) possono utilizzare la compensazione delle ore eccedenti, solo se all'interno
delle fasce di flessibilità. In questo caso, non occorre autorizzazione del Capo Area, ma solo una
comunicazione al Capo Area che è tenuto comunque a controllare i comportamenti dei dipendenti
assegnati, al fine di evitare eventuali abusi da dalle del personale. Non è infatti consentita una totale
autonomia nella gestione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti non titolari di posizione
organizzativa, pertanto non appare legittimo, ad esempio il comportamento del dipendente che
usualmente *accumuli" 3 ore a credito tra il lunedì e il venerdì, per poi uscire sempre tre ore prima
della fine servizio, il sabato.
Per il personale operaio che deve svolgere servizio per il mercato settimanale del sabato, I' orario di
lavoro sarà articolato in modo da evitare, di norma, l'utilizzo dello straordinario che, si ricorda, è
istituto eccezionale mentre in questo caso è possibile e doverosa una diversa articolazione
dell'orario in funzione del servizio da rendere sul territorio_ Qualora forarlo superi le 6 ore lavorative,
e quindi si faccia ricorso allo straordinario per mercato settimanale, il lavoratore deve comunque
beneficiare di un intervallo per la pausa, anche sul posto di lavoro, della durata di 10 minuti.