Paolo Gros ha scritto:sono state abrogate le "diverse previsioni",... da quale norma ?
Articolo 1, comma 458, della legge 147/2013:
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
In sintesi:
la Sezione di controllo per la Lombardia, pronunciandosi sul quesito posto dal Comune di Calolziocorte richiamato in premessa, enuncia il seguente principio di diritto:
"con l'abrogazione dell'art. 202 del D.p.r. n. 3/1957 e dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93 da parte dell'articolo 1, comma 458, della Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio del c.d. " divieto di reformatio in peius", dovendo, dunque, l'amministrazione conseguentemente rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso all'operare del suddetto principio".