Commissioni concorso

Commissioni concorso

Messaggioda AL FRED » 14/11/2016, 11:58

In seguito ad un banco di mobilità, un dipendnete comunale che l'Amministrazione vuole nominare come commissario di concorso vede che tra i candidati c'è un amico che frequenta ogni tanto.

Può richiede di non far parte della commissione affinché nessuno dubiti che possa aver favorito l'amico e a fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione?
Infatti l'articolo 51 comma 2 del CPC, che si applica anche alle commissioni di concorso, precisa infatti al secondo comma:


In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

L'Amministrazione è obbligata ad accogliere la richiesta?

Segnalo:

http://palermo.repubblica.it/cronaca/20 ... 151182782/

Grazie.
AL FRED
 
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Re: Commissioni concorso

Messaggioda AL FRED » 14/11/2016, 12:04

La procedura concorsuale, invece, può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045). Il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n.8 del 11 gennaio 1999 sottolinea infatti che â��In sede di concorso pubblico diretto all'assunzione di personale la mera conoscenza tra un candidato e un componente della Commissione giudicatrice non è di per se' motivo di astensione di quest'ultimo dalle valutazioni. Soltanto rapporti più saldi tra il candidato ed il membro della Commissione possono determinare la ricusazione e, quindi, l'illegittimità del concorso quali un rapporto professionale di dipendenza e simili. Naturalmente in tutte le ipotesi sopra considerate ove sussistano concreti elementi di sospetto per cui il candidato non sia stato giudicate sulla base dell'esito delle prove bensì in virtù della conoscenza personale esistente, allora la procedura concorsuale è illegittima. In tali ipotesi i candidati non vincitori hanno un interesse legittimo all'impugnativa degli atti concorsuali ed al loro annullamento.
In base ad esso, infatti sussisterà, comunque, l'incompatibilità se tale rapporto sarà idoneo a generare (anche solo) il sospetto di parzialità, cioè se esso esporrà a pericolo (lesione potenziale e non effettiva) il bene giuridico protetto dall'ordinamento (appunto, l'imparzialità e il buon andamento della P.A.).
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