Riduzione fondo 2016

Nel corso del 2015 ci sono state 2 cessazioni.
L’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (L. stabilità) dice che:
…. a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale ….. non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Stiamo costituendo il fondo 2016 e ci chiediamo se:
a) esso debba essere decurtato in virtù delle cessazioni avvenute nel 2015
oppure
b) le cessazioni che incideranno sulla decurtazione sono solo quelle che avverranno nel 2016, sul fondo 2017 e, quindi, il 2016 non risente delle cessazioni avvenute nel 2015
?
Grazie a tutti.
L’art. 1, comma 236 della L. 208/2015 (L. stabilità) dice che:
…. a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale ….. non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Stiamo costituendo il fondo 2016 e ci chiediamo se:
a) esso debba essere decurtato in virtù delle cessazioni avvenute nel 2015
oppure
b) le cessazioni che incideranno sulla decurtazione sono solo quelle che avverranno nel 2016, sul fondo 2017 e, quindi, il 2016 non risente delle cessazioni avvenute nel 2015
?
Grazie a tutti.