AVVOCATURA CIVICA - COMPENSI PROFESSIONALI

Inviato:
28/11/2016, 14:27
da gides60
Salve.
L'avvocatura civica del nostro Ente è costituita da avvocati NON dirigenti ai quali è stata conferita l'alta professionalità.
Il regolamento comunale prevede l'erogazione dei compensi professionali in caso di vittoria di lite, parametrata sulle voci fisse e continuative della retribuzione complessiva di ciascun avvocato.
Per il personale NON dirigente titolare di PO/AP - quali sono i nostri avvocati - la retribuzione di posizione può essere considerata una voce fissa e continuativa?
Grazie
Re: AVVOCATURA CIVICA - COMPENSI PROFESSIONALI

Inviato:
29/11/2016, 14:04
da antonio satriano
gides60 ha scritto:Salve.
L'avvocatura civica del nostro Ente è costituita da avvocati NON dirigenti ai quali è stata conferita l'alta professionalità.
Il regolamento comunale prevede l'erogazione dei compensi professionali in caso di vittoria di lite, parametrata sulle voci fisse e continuative della retribuzione complessiva di ciascun avvocato.
Per il personale NON dirigente titolare di PO/AP - quali sono i nostri avvocati - la retribuzione di posizione può essere considerata una voce fissa e continuativa?
Grazie
ovviamente no. La retribuzione di PO/AP non è nè fissa e nè continuativa.
Re: AVVOCATURA CIVICA - COMPENSI PROFESSIONALI

Inviato:
03/12/2016, 23:39
da vgiannotti
La voce della retribuzione di posizione rientra senza alcun dubbio tra le risorse fisse e continuative (fino a che non siano tolte) tanto che è pensionabile per intero per coloro che siano nel sistema retributivo o misto. Il valore del compenso dell'avvocato va distinto in due voci che hanno regolamentazione diversa. La prima voce si riferisce alle cause vinte dall'ente con addebito disposto dal giudice alla parte soccombente. In questo caso il regolamento dell'ente deve disciplinare come avvenga la ripartizione sulla base dei principi previsti dal d.l.90/2014. In caso di spese compensate, vi è piena libertà dell'ente nel disciplinarlo, stabilendo i parametri di riferimento (es. minimitariffari, 80% dei minimi ecc.). Gli importi prima di essere distribuiti devono rendere indisponibile l'IRAP che va accantonata sui compensi, mentre una volta accantonata l'IRAP all'importo ottenuto va scorporata l'INAIL e i contributi a carico dell'Ente. L'importo complessivo dei compensi non deve superare il valore della retribuzione complessiva dell'avvocato (es. stipendio base + assegni ad personam+RIA+PEO+retribuzione di posizione). In merito al salario accessorio (retribuzione di risultato) il CCDI deve stabilire la correlazione tra compesni ricevuti e risultato da distribuire, sulla base della contrattazione in sede di delegazione trattante.