RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSA DI SERVIZIO

Inviato:
30/11/2016, 14:42
da PAOLO1971
l'art. 28 de CCNNLL stabilisce che, in caso di instaurazione di procedimento penale, civile o amministrativo a carico di un proprio dipendente per ragioni d'ufficio - e sempre che non sussista conflitto di interessi - l'ente sopporterà le spese facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
mi DOMANDO: Il diritto del dipendente al rimborso spese legali per la difesa giudiziale (ovvero all'assistenza giudiziale a carico dell'ente), presuppone la costanza del rapporto di lavoro subordinato?
Mi spiego meglio: un dipendente oramai in pensione da 4 anni, inoltra la richiesta ex art. 28 CCNNLL 14/09/2000 per un procedimento penale concernente fatti avvenuti nel periodo in cui era in servizio.
Se l'esito del processo sarà il proscioglimento, dovremo rimborsare l'ex dipendente per le spese della difesa??? GRAZIE
Re: RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSA DI SERVIZIO

Inviato:
03/12/2016, 23:27
da vgiannotti
Il SI non è automatico ma vanno effettuate una serie di verifiche per la rimborsabilità. La prima sul possibile conflitto di interessi, ovvero se in caso di attivazione del procedimento penale le accuse al dipendente siano ricomprese o meno nelle sue attività di istituto. In secondo luogo il rimborso può essere effettuato solo se il dipendente abbia richiesto in via preventiva di risultare indenne da spese legali, non essendo ammessa la richiesta ex post, ossia dopo che lo stesso sia stato assolto. Se ciò è avvenuto, al momento dell'assoluzione va verificata la formula della stessa (es. perchè il fatto non sussiste, perchè la fattispecie non costituisce realto ecc.) che deve essere di piena assoluzione ed il reato costenstato rientri tra quelli rimborsabili in quanto attinenti alle attività di istituto (es. non è rimborsabile il reato di concussione, corruzione ecc.). Infine va verificato il tipo di rimborso che in generale non dovrebbe eccedere il limite del minimo delle tariffe professionali degli avvocati.
Re: RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSA DI SERVIZIO

Inviato:
04/12/2016, 11:53
da carlomagno
L ASSOLUZIONE E ASSOLUZIONE E SEMPRE PIENA ,TUTTE LE FORMULE ASSOLUTORIE VANNO BENE.
Altra cosa sono altre cause di non punibilità che sono la prescrizione l indulto o altro dove invece non rientrano le spese.
Ma se assolto ...le formule assolutorie sono solo quelle previste dal 530 cpp.
Altra cosa sono le cause del 531 e company.
Aggiungo io se e assolto come può esserci conflitto di interessi ? chi a scritto la disposizione forse si e basota sul vecchi codice ove cera la formula piena e le dubitative.
Re: RIMBORSO SPESE LEGALI PER CAUSA DI SERVIZIO

Inviato:
04/12/2016, 12:13
da vgiannotti
L'art. 530 c.p.p. ne elenca cinque formule assolutorie:
• Assoluzione perché il fatto non sussiste;
• Assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto;
• Assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
• Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
• Assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione.
Alcuni reati sono poi esclusi dal rimborso anche qualora vi sia assoluzione piena da parte degli imputati, sono tali i reati ad esempio per falsa attestazione della presenza (art. 479 e 640 c.2 c.p.) o ingiusto profitto per fruizione retribuzione periodo di assenza dal servizio. In tali casi il Ministero dell’Interno con parere 07/10/2007 ha evidenziato che i fatti per i quali i dipendenti in questione hanno subito procedimento penale non risultano direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, bensì attengono ad un’inosservanza dei doveri, quali il rispetto dell’orario di servizio e la tardiva giustificazione dell’assenza dal luogo di lavoro. Precisando che per tali reati i dipendenti sono stati assolti sia “perché il fatto non sussiste” sia per “non luogo a procedere”.
La giurisprudenza civile ed i pareri della Corte dei Conti indicano alle amministrazioni le verifiche delle condizioni della sentenza assolutoria tali da eliminare completamente dubbi circa le responsabilità dei dipendenti. Vi sono, infatti reati, come la corruzione, il falso, l’abuso d’ufficio che non ledono solo norme penali, ma anche le norme proprie del rapporto di lavoro, prima fra tutte quelle che attengono all’obbligo di fedeltà e collaborazione, così che, pur venendo meno la piena adesione del fatto all’ipotesi astratta di reato, resta pur sempre da stabilire se la condotta del dipendente abbia leso o meno i doveri di fedeltà e collaborazione (cfr. Cass. Sez. Lav. n°11359/2008).
In merito ai contenuti delle sentenze di assoluzione sia la giurisprudenza che la dottrina sono del tutto concordi nell’escludere ogni benché minima forma di conflitto di interesse nel caso di assoluzione con la formula : “Il fatto non sussiste”, che esclude la materialità del fatto illecito, ovvero la formula: “l’imputato non lo ha commesso” , che esclude la riferibilità dell’illecito alla condotta del dipendente (ex art. 530, comma 1, cpp). A queste formule di assoluzione si possono aggiungere anche quelle di assoluzione per la presenza di una causa “scriminante” (ex art. 530 , comma 3, cp), quale l’aver agito per legittima difesa o in stato di necessità o nell’adempimento di un dovere, magari derivante da un ordine di un superiore. Le cause oggettive di esclusione del reato (ex art. 50-54 cp), infatti, eliminano in radice l’antigiuridicità del fatto che, perciò, non può considerarsi illecito.
A ben diverse considerazioni, invece, si perviene quanto altre alle formule assolutorie previste dal precitato art. 530, comma 1, cpp, ed a quelle che chiudono il giudizio con “sentenza di non doversi procedere” (ex art. 529) o di “estinzione del reato” (ex art. 531), ovvero, infine, per la presenza di una “causa personale di non punibilità” (ex art. 530, comma 3, cpp). Quanto a quest’ultima formula assolutoria, in particolare, è evidente che la presenza di una causa soggettiva di non punibilità, e finanche l’errore sul fatto (ex art. 47 cp), non esclude l’oggettivo conflitto di interessi, nella sussistenza della materialità e dell’antigiuridicità del fatto stesso. Trattasi, in realtà di ipotesi definitorie del giudizio penale che non escludono, con tutta la certezza che la materia impone, l’esistenza di un possibile conflitto di interessi in concreto. In tutte queste ipotesi, quindi, è l’Ente che, nell’esercizio dei suoi poteri, deve valutare approfonditamente il caso, per stabilire se è riscontrabile o meno un conflitto di interesse e se, quindi, è possibile o meno rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente. Peraltro, la giurisprudenza è piuttosto concorde nel ritenere che la costituzione di parte civile, così come l’attivazione di un procedimento disciplinare esprime comunque un conflitto di interesse, “indipendentemente da ogni valutazione attinente all’esito del procedimento penale” (v. per tutte Cass. Sez. Lav. n°13624/2002).
La formula assolutoria più frequente, tra quelle che non consentono di escludere il conflitto di interessi, è l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”. In casi del genere, il fatto materiale sostanzialmente esiste, solo che lo stesso non rientra esattamente nella figura astratta delineata dal legislatore, per un profilo specifico del reato, e perciò non può dar luogo ad una condanna penale. In linea di massima, la formula assolutoria in discorso non esclude il possibile conflitto di interesse, connesso al fatto materiale posto in essere dal dipendente pubblico. Alcuni dei casi seguenti, di mancato rimborso delle spese legali, elaborati dalla giurisprudenza possono fornire gli opportuni chiarimenti :
• È stato giudicato del tutto legittimo il diniego del rimborso legale al dipendente assolto dal reato di falso in atto pubblico unicamente perché l’atto sul quale era caduto il falso non era pubblico, posto che comunque la falsità si poneva in conflitto di interesse con l’Ente di appartenenza (cfr. Cass. Sez. Lav. n°21383);
• E’ stato escluso il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali assolto dal reato di corruzione impropria per la presenza di una specifica causa soggettiva, residuando comunque un palese conflitto di interesse con l’ente di appartenenza, in relazione alla condotta concretamente posta in essere per fini egoistici (cfr. TAR Piemonte-Sez. Torino Sez. II n°916/2007):
• E’ stato, ancora, escluso il rimborso per il proscioglimento dal reato di interesse privato in atti d’ufficio (reato abrogato dall’art.20 della Legge n.86/90), dovuto a carenza di dolo, stante comunque l’oggettivo conflitto di interesse con l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato n°1392/1993);
• Nel caso di assoluzione dal reato di abuso d’ufficio (323 c.p) o di falso commesso da pubblico ufficiale (ex art. 476-478), in carenza di dolo, va comunque negato il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, se dalla materialità del fatto emerge comunque un conflitto di interessi, e ciò vale anche nel caso del dipendente assolto dall’omissione di atti di ufficio, allorquando permanga comunque un conflitto di interesse (cfr. Cass. Sez. Lav. n°17651/2003) .