da kkk1972 » 14/12/2016, 13:47
Se si tratta di sospensione obbligatoria per misura di restrizione della libertà personale, questa la deve applicare l'ente presso il quale il dipendente lavora, non l'ente presso il quale il dipendente è in aspettativa (e come si fa a sospendere dal servizio uno che è in aspettativa?)
kkk1972
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