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Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 16/12/2016, 16:10
da Pier Luigi Ricci
Buongiorno.
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie è obbligatorio farlo. ?
Quale riferimento di legge nei due casi.

Grazie

Re: Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 20/12/2016, 17:36
da Pier Luigi Ricci
Nessuno su questo argomento sa darmi info !

Re: Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 21/12/2016, 0:12
da Mariposa
il dipendente a tempo pieno in generale è tenuto ad effettuare lavoro straordinario se il suo responsabile / dirigente lo ritiene necessario, ovviamente nei limiti previsti dalla legge ( max 10 ore di lavoro in un giorno ...) .Lo stesso vale per l'elettorale in quanto trattasi di servizio al quale il comune non si può sottrarre.Si può comunque discutere sul quantitativo di ore, sull'equa distribuzione dei carichi di lavoro ecc..

Re: Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 21/12/2016, 17:08
da Pier Luigi Ricci
Grazie comunque della risposta, ma volevo un documento, una legge, qualcosa di concreto cui fare riferimento.

Re: Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 21/12/2016, 18:21
da antonio satriano
Pier Luigi Ricci ha scritto:Grazie comunque della risposta, ma volevo un documento, una legge, qualcosa di concreto cui fare riferimento.

Pier Luigi Ricci ha scritto:Buongiorno.
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie è obbligatorio farlo. ?
Quale riferimento di legge nei due casi.

Grazie

L'ARAN docet
AL206 – Orientamenti Applicativi
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Il dirigente può obbligare il dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinarie?Il datore di lavoro pubblico, nella gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, agisce con i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001; in tale ambito lo stesso datore di lavoro, e i dirigenti che lo rappresentano, assumono una posizione di sovraordinazione gerarchica legittimata dal contratto individuale di lavoro in perfetta aderenza alle disposizione degli art. 2086. 2094 e 2104 del codice civile.
L’art. 2104 del c.c., in particolare, pone a carico del lavoratore il dovere di osservanza delle “disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (dovere di obbedienza).Sulla base dei principi sopra esposti, riteniamo che il dirigente, nell’esercizio del proprio potere organizzativo e direttivo, possa anche pretendere l’esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario, per il soddisfacimento di esigenze organizzative del servizio cui è preposto. L’eventuale rifiuto del lavoratore interessato potrebbe assumere le caratteristiche di una inadempienza contrattuale in violazione anche al dovere di obbedienza sopra accennato.
Personalmente ritengo che se il rifiuto è giustificato lo stesso non comporta disobbedienza.
Va evidenziato che le consultazioni elettorali impongono all'Ente compiti e doveri.

Re: Lavoro straordinario personale operaio

MessaggioInviato: 22/12/2016, 15:23
da gsalurso
Pier Luigi Ricci ha scritto:Grazie comunque della risposta, ma volevo un documento, una legge, qualcosa di concreto cui fare riferimento.

Il lavoratore è tenuto alla prestazione se richiesta conformemente a quanto previsto dalla Legge o dal CCNL. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere le prestazioni straordinarie entro tali limiti avvalendosi del potere direzionale e della corrispondente subordinazione del lavoratore.

A controprova di quanto sopra, alcune leggi prevedono casi particolari in cui il lavoratore non può essere obbligato ad effettuare lavoro straordinario es. Legge 300/70 per i lavoratori studenti. L'esistenza di gravi e documentati motivi personali o familiari può però essere giustificato motivo di esonero dallo svolgere lavoro straordinario

La disciplina generale per il lavoro straordinario è dettata dall'Art. 5 D.Lgs. 8/4/2003 n. 66

Legittimo il licenziamento per chi rifiuta di compiere del lavoro straordinario, notturno e festivo (Cassazione, sent. 16248 del 25/9/2012)