Concorso per titoli e colloquio - DPR 487/94

Concorso per titoli e colloquio - DPR 487/94

Messaggioda a.manini » 04/01/2017, 13:15

Buongiorno a tutti,

necessito di effettuare un'assunzione a tempo determinato, in categoria D1, per la figura di fisioterapista. Al fine di rendere le procedura selettiva la più snella possibile, anche alla luce del profilo professionale oggetto di selezione, intendevo evitare lo svolgimento di prove scritte.

L'esperienza insegna che selezioni concorsuali per titoli e colloquio sono frequenti, e quindi ritengo più che legittime. Chiedo però al Forum aiuto su dove rinvenire tale legittimazione.
L'art. 35 del D.Lgs 165/2001 si limita alla prescrizione di "procedure selettive (...) volte all'accertamento della professionalità richiesta (...)"
Il DPR 487/94 però è molto più specifico, e parla per procedure selettive delle ex qualifiche VII e VIII, di almeno due prove scritte oltre al colloquio.

Chiedo dunque lumi su questo tema, specificando che il mio Ente non ha un regolamento sull'accesso all'impiego, ma anche se lo avesse la domanda sarebbe la stessa, ovverosia: " sono superabili le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 487/94?
a.manini
 
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Re: Concorso per titoli e colloquio - DPR 487/94

Messaggioda vgiannotti » 13/01/2017, 23:19

Si è in tema di applicazione delle disposizioni di cui all’art.36 comma 2 D.Lgs.165/01 in cui è previsto che, per esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione “… nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”. Tali procedure sono rappresentate, oltre che dall’articolo 35 dello stesso D.Lgs., dal DPR n.487/1994 portante “... norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. L’art. 1 del dPR n.487/1994 prevede che l’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorso pubblico con selezione effettuata per esami; per titoli; per titoli ed esami.
Il Consiglio di Sato, sezione III, Senztenza n.1969 depositata in data 16/04/2014 nella quale aveva modo di precisare che se la valutazione dei titoli, o di una prova scritta (ed, a volte, di una prova pratica) è sindacabile sul piano della manifesta illogicità sulla base degli ordinari criteri che caratterizzano il sindacato sulla discrezionalità tecnica, il punteggio attribuito alla prova orale è tendenzialmente insindacabile, tanto più in relazione agli approdi della giurisprudenza amministrativa che non ritiene necessaria la verbalizzazione, da parte della Commissione d’esame, delle risposte della prova orale e consente la attribuzione di un semplice punteggio numerico. Inoltre la prova orale, a differenza della prova scritta, non rende possibile l’anonimato dei concorrenti essendo connotata, quindi, da un minore grado di trasparenza e di obiettività rispetto ad altre prove.
vgiannotti
 
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Re: Concorso per titoli e colloquio - DPR 487/94

Messaggioda gsalurso » 17/01/2017, 11:50

a.manini ha scritto:necessito di effettuare un'assunzione a tempo determinato, in categoria D1, per la figura di fisioterapista. Al fine di rendere le procedura selettiva la più snella possibile, anche alla luce del profilo professionale oggetto di selezione, intendevo evitare lo svolgimento di prove scritte.
Chiedo dunque lumi su questo tema, specificando che il mio Ente non ha un regolamento sull'accesso all'impiego, ma anche se lo avesse la domanda sarebbe la stessa, ovverosia: " sono superabili le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 487/94?

RIPETO QUANTO GIA' SCRITTO IN UN PRECEDENTE POST:
NON si possono più effettuare concorsi per assunzioni di personale a tempo determinato.

l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal DL 101/2013, stabilisce:
“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Circolare n. 5/2013- Dipartimento della Funzione Pubblica
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