Tu acquisisci l'autocertificazione da parte del dipendente, e applichi le detrazioni richieste.
Se il dipendente avrà usufruito di detrazioni senza averne diritto dovrà conguagliare il maggiore importo percepito in sede di dichiarazione dei redditi.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’ (marzo 2016)
La documentazioneRiguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni
fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”,
oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti
“invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad
essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 104 del 1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al
momento della concessione dei benefici pensionistici.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono
attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante
autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non
essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del
sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.