da gsalurso » 02/02/2017, 18:35
il CCNL non limita il periodo di conservazione del posto ad un periodo massimo di sei mesi, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di prova.
Art.14bis CCNL 6/7/95 mod. con l'art.20 CCNL 14/9/2000
9) Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 