da gsalurso » 15/03/2017, 14:51
21/02/2017 – Il Sole 24Ore - Permessi legge 104 -(Consuelo Ziggiotto)
La legge n. 104 del 1992 disciplina i permessi dei disabili per se stessi al comma 6 dell’articolo 33. Il disposto consente al disabile di fruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il disabile quindi può chiedere le due ore al giorno (comma 2) o, in alternativa, i tre giorni al mese (comma 3) rispetto ai quali il contratto ha previsto una frazionabilità a ore nel tetto massimo delle diciotto indicate al comma 6 dell’articolo 19 del Ccnl del 6 luglio 1995. [ … ]
D’altra parte, se il disabile sceglie su base mensile di godere dei tre giorni al mese, può trovarsi nella necessità, dopo aver fruito di due giorni, di godere del restante permesso in modalità oraria. A questo punto rileva la frazionabilità oraria, entro il limite delle diciotto ore mensili, prevista dal contratto dei suddetti tre giorni. Tuttavia, l’equivalenza è tutt’altro che banale, attesa la legittimità di fruizione mista nel corso dello stesso mese del permesso in discussione.
A risolvere qualcuno dei dubbi più frequenti era intervenuta la stessa Agenzia nel 2013 con un parere in data 4 novembre (n. 1433), nel quale ha precisato che per ogni periodo di sei ore di permesso si deve computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso, che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di nove ore destinata al rientro pomeridiano. [ … ]
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 