da gsalurso » 08/03/2017, 10:22
SI per i soli dipendenti degli enti locali, il divieto stabilito dall’art.1, comma 58 L.662/96 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000.
Articolo 92 DLgs 267/2000
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 