ricongiunzione onerosa

Chiedo un parere.
Un dipendente del nostro comune ha presentato domanda di ricongiunzione.
A maggio 2014 l’Inps trasmette l’atto di ricongiunzione onerosa dal quale vengono calcolate 180 rate da euro 200,00 circa.
Il dipendente tramite il proprio patronato trasmette ad agosto 2014 la dichiarazione senza esprimere alcuna scelta (rinuncia, pagamento unica soluzione, pagamento in numero inferiore di rate, riesame dell’atto) e senza indicare una data. (Abbiamo nel fascicolo personale una fotocopia di questa dichiarazione).
Ad aprile 2016 l’ente riceve comunicazione dall’Inps di avvenuta notifica dell’atto di ricongiunzione nella quale viene indicato che l’ente, in mancanza del versamento in unica soluzione, potrà procedere alle trattenute mensili per n. 180 rate a decorrere da ottobre 2014.
L’ente inizia le trattenute mensili subito ad aprile 2016, restano però da versare le 18 rate arretrate in quanto lo stipendio in godimento non consente di procedere a trattenere maggiori somme per soddisfare il debito.
Il dipendente, che dovrà andare in pensione in estate, ora contesta al comune il fatto che le trattenute erano da fare a suo tempo e non intende procedere al pagamento dell’arretrato.
Doveva l’ente fare le ritenute a decorrere da ottobre 2014 lo stesso in mancanza di indicazioni del dipendente?
N.B. Avevo più volte sollecitato il dipendente a trasmettere la dichiarazione compilata all’Inps entro i termini tramite l’amministrazione comunale nel timore che potesse perdere la ricongiunzione.
Un dipendente del nostro comune ha presentato domanda di ricongiunzione.
A maggio 2014 l’Inps trasmette l’atto di ricongiunzione onerosa dal quale vengono calcolate 180 rate da euro 200,00 circa.
Il dipendente tramite il proprio patronato trasmette ad agosto 2014 la dichiarazione senza esprimere alcuna scelta (rinuncia, pagamento unica soluzione, pagamento in numero inferiore di rate, riesame dell’atto) e senza indicare una data. (Abbiamo nel fascicolo personale una fotocopia di questa dichiarazione).
Ad aprile 2016 l’ente riceve comunicazione dall’Inps di avvenuta notifica dell’atto di ricongiunzione nella quale viene indicato che l’ente, in mancanza del versamento in unica soluzione, potrà procedere alle trattenute mensili per n. 180 rate a decorrere da ottobre 2014.
L’ente inizia le trattenute mensili subito ad aprile 2016, restano però da versare le 18 rate arretrate in quanto lo stipendio in godimento non consente di procedere a trattenere maggiori somme per soddisfare il debito.
Il dipendente, che dovrà andare in pensione in estate, ora contesta al comune il fatto che le trattenute erano da fare a suo tempo e non intende procedere al pagamento dell’arretrato.
Doveva l’ente fare le ritenute a decorrere da ottobre 2014 lo stesso in mancanza di indicazioni del dipendente?
N.B. Avevo più volte sollecitato il dipendente a trasmettere la dichiarazione compilata all’Inps entro i termini tramite l’amministrazione comunale nel timore che potesse perdere la ricongiunzione.