permessi personali

permessi personali

Messaggioda valeria81 » 03/05/2017, 13:11

Salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento.
Nel ccnl enti locali sono previsti 3 giorni l'anno per permessi personali.
Vorrei sapere come devono essere utilizzati, nel senso:
- a giornata, a mezza giornata, a ore
- se devono essere giustificati o se si possono motivare solo come "motivi personali" senza allegare giustificativi (per la privacy).
Inoltre vorrei avere - se ci sono - dei riferimenti normativi o circolari da cui si evincano queste informazioni (in modo da poterle produrre all'ufficio personale in caso di contestazioni)

Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi :D
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Re: permessi personali

Messaggioda an.bal » 03/05/2017, 14:47

a giornata
deve essere prodotta documentazione

Permessi retribuiti249
(art. 19 CCNL 6.7.1995 comma 2)
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari [url]documentati[/url], compresa
la nascita di figli.
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Re: permessi personali

Messaggioda valeria81 » 03/05/2017, 17:38

Grazie per la risposta... ancora un chiarimento... uno dei possibili utilizzi sono le visite mediche, ma l'ufficio personale può negare l'uso della giornata dato che la visita non dura, chiaramente, una giornata intera?
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Re: permessi personali

Messaggioda Samuele77 » 03/05/2017, 18:11

Non è l'ufficio personale che autorizza la fruizione dei permessi, bensì il responsabile di servizio/dirigente del dipendente che intende fruirne (come per tutti i permessi e gli altri congedi). Sarà lui/lei a valutare se le motivazioni addotte giustificano la concessione del permesso, se del caso valutando le circostanze temporali dell'"evento" addotto per chiedere il permesso stesso. Naturalmente l'ente può avere adottato atti organizzativi interni che regolano le modalità di richiesta del permesso, nel rispetto della disciplina del CCNL.
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Re: permessi personali

Messaggioda valeria81 » 03/05/2017, 19:08

Lo so che dovrebbe essere il responsabile del mio servizio ad autorizzarmi :roll: , ma in realtà da noi decide la responsabile dell'ufficio personale... inoltre essendo un pò cattivella :evil: punta sul fatto che l'ente non ha adottato nessun atto interno e alla fine decide lei ma non vuole concedere niente a nessuno nonostante ne abbiamo diritto :evil: :evil: ... per quello ho chiesto aiuto a voi... per poter avere riferimenti da metterle davanti che non possa ribattere...
Quindi non avendo nessun regolamento interno che disciplina l'uso di questi permessi posso prenderlo per una visita...? :?:
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Re: permessi personali

Messaggioda Samuele77 » 03/05/2017, 20:20

Il problema è che la fruizione di questo permesso, a differenza degli altri permessi dell'art. 19 (concorsi, esami, lutto, matrimonio) non è affatto un diritto del dipendente. Spetta al datore di lavoro valutare le circostanze e cioè che esistano motivi personali non futili né insignificanti e che non vi siano ragioni organizzative o di servizio prevalenti rispetto alle motivazioni addotte per la richiesta del permesso. Chiaramente il datore di lavoro deve esplicitare queste esigenze organizzative che giustificherebbero la negazione del permesso.
Fonte: Aran, Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi - I permessi retribuiti, dicembre 2016.
Oltre a non essere un diritto del dipendente, questo permesso si distingue rispetto agli altri permessi retribuiti per la - voluta - assenza di elenchi di fattispecie che lo giustificano: il CCNL ha volutamente lasciato al datore di lavoro la valutazione delle circostanze e dell'assenza di alternative al permesso stesso (es: visita che può essere fatta fuori orario di lavoro, oppure con permesso breve a recupero).
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Re: permessi personali

Messaggioda valeria81 » 03/05/2017, 21:28

Ah... capito... anche se i sindacati una volta con han detto che il motivo personale non deve essere giustificato per privacy... :? Boh...
Grazie cmq per i chiarimenti... adesso finalmente ho capito qualcosa...
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Re: permessi personali

Messaggioda carlomagno » 04/05/2017, 20:57

l argomento e già stato trattato e postato parere ARAN e sentenze che dicono l esatto contrario ..l ente non può entrare nel merito della motivazione (visto che la dicitura non e restrittiva) ma solo verificare la compatibilità con le esigenze di servizio come fa con tutti gli istituti.
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Re: permessi personali

Messaggioda carlomagno » 04/05/2017, 21:00

riposto per chi l avesse perso :
RAL_1434_Orientamenti Applicativi



Tra i permessi previsti dall’art. 19, c. 2 del CCNL del 6.7.1995 è possibile far rientrare anche l’assenza per sottoporsi a visita specialistica?

L’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, in relazione ai tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali ivi previsti, non ha stabilito alcuna precisa casistica per la loro fruizione.

Pertanto, spetta all’ente valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.

Pertanto, l’Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”) né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso.

Del resto, i giorni di permesso a disposizione del dipendente sono solo tre per anno e, conseguentemente, avendone utilizzato uno per visita specialistica, ne avrà a disposizione solo due per eventuali altre esigenze personali nell’anno.

Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.

In tale ambito, pertanto, fermo restando quanto sopra detto in ordine alle modalità di gestione dei permessi per motivi personali, sembrerebbe eccessivo richiedere elementi giustificati che non sono richiesti neppure per le assenze imputabili al regime della malattia.

sentenze
da una sentenza

"Il riferimento ai motivi personali è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico."
"..l' istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l' interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico."
" permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tale permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami...".
altro tribunale
Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente , il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse."...

E ancora:

..."Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente in merito all´opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi , qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.".

e altre che ometto
non per niente l aran successivamente a varie sentenze mette la nota cui sopra proprio per evitare contenziosi.
l aran e stato chiarissimo.Non occorrono le sentenze messe comunque
in sostanza non si valuta il motivo ma solo le ragioni organizzative.
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Re: permessi personali

Messaggioda valeria81 » 05/05/2017, 7:49

Finalmente dei riferimenti precisi... e arrivano dall'aran per cui autorevoli :D
Grazieeeeeeee
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