GIORGIO MARENCO ha scritto:Buongiorno
Ai fini di applicare il comma 236 la Corte dei Conti ha chiarito che le risorse stanziate direttamente in bilancio per pagare le indennità dovute ai titolari di posizioni organizzative hanno le medesime caratteristiche e destinazione di quelle allocate a fondo essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale.
Vista questa analoga natura ritenete che i risparmi sulle somma stanziate per il risultato delle P.O. rientrino nell’applicazione dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 e che pertanto tali risparmi possano essere portati in aumento delle risorse dell’anno successivo?.
Ringrazio chi vorrà darmi il suo parere
Cordiali saluti.
Giorgio Marenco
ullifa ha scritto:l 'introduzione del calcolo della Po nel fondo è solo ai fini della verifica dei limiti del fondo (il famoso blocco prima 2010 ora 2015).. Trattasi oltretutto di "interpretazione estensiva" dei soliti noti.
detto questo tali risparmi non confluiscono nel fondo per gli enti senza dirigenza.
Io la vedo cosi