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Lavoro flessibili, si al tetto 100% del 2009

MessaggioInviato: 24/02/2015, 11:36
da Paolo Gros
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/sezaut/2015/qmig si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulle questioni poste dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG, n. 220/2014/PAR e n. 66/2014/PAR, ha risolto il contrasto interpretativo, pronunciando il seguente principio di diritto:

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

Le Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria si atterranno al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”

Fonte:Almacenrtroservizi