kkk1972 ha scritto:Non è possibile, l'aspettativa sospende solamente l'obbligo di rendere la prestazione lavorativa e per l'ente l'obbligo di retribuzione.
Resta l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego.
Concordo.
Durante il periodo di aspettativa restano in vigore tutte le cause di incompatibilità.
La prestazione di altra attività lavorativa comporta il licenziamento.
Se ti interessa puoi scaricare la pubblicazione dell'ARAN
L'aspettativa per motivi personalipag. 8:
"il dipendente durante il periodo di aspettativa continua ad essere pur sempre assoggettato in pieno alle particolari disposizioni legislative, di natura imperativa, in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi (art. 53, del d.lgs. n.165/2001).
Ciò comporta che al dipendente non è consentito, in alcun modo, di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di poter svolgere, comunque, altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa, senza diritto alla retribuzione, previsti dall’art. 11 del CCNL del 14.9.2000"