Terminato il periodo di astensione obbligatoria, entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di età del bambino:
- la madre per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
- il padre per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
- entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi;
- il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.
- i congedi possono essere usufruiti anche ad ore (1/2 giornata)
RETRIBUZIONE
- fino a 6 anni primi 30 giorni per intero (art.17 del CCNL del 14.9.2000),
periodi successivi 30% della retribuzione; - da 6 a 12 anni congedo non retribuito.
oltre i 6 anni l'indennità (30%) può essere corrisposta se il reddito del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione
per informazioni dettagliate vedi sul sito dell'INPS e dell'ARAN