da gsalurso » 15/06/2017, 13:15
Le ferie vanno sempre usufruite. Nel caso il dipendente non faccia domanda deve essere collocato in ferie d'ufficio. Anche fino all'ultimo giorno di servizio salvo in caso di risoluzione con preavviso (dimissioni, licenziamento).
L’art. 12, comma 6, del CCNL 9/5/2006 dispone che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il preavviso.
Non possono essere monetizzate se non in casi eccezionali.
articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012 le ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, la violazione della norma, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.
La Corte Costituzionale (sentenza 95/2016) è intervenuta con una sentenza interpretativa sulla questione delle "ferie non godute" nel pubblico impiego, escludendo dal divieto "le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. "
La Sentenza indica casi di divieto della monetizzazione anche nella cessazione del rapporto di lavoro riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione), o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie.
Il divieto di monetizzazione, pertanto, non opera nei soli casi di impossibilità materiale di concessione delle ferie: decesso del dipendente, risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta inabilità al lavoro ecc.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 