applicazione art.23 comma 2 DLgs 75/2017

l'art.23 comma 2 DLgs 75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
l'eventuale decurtazione del fondo deve riguardare la parte stabile e/o la parte variabile ...e secondo quale modalità??
in applicazione delle precedenti limitazioni la decurtazione era stata fatta sulla parte stabile e variabile in proporzione al loro importo ...
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
l'eventuale decurtazione del fondo deve riguardare la parte stabile e/o la parte variabile ...e secondo quale modalità??
in applicazione delle precedenti limitazioni la decurtazione era stata fatta sulla parte stabile e variabile in proporzione al loro importo ...