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progressioni economiche orizzontali

MessaggioInviato: 02/10/2017, 16:21
da vanity
Buongiorno, chiedo se sia possibile far partecipare alle progressioni economiche orizzontali solo alcune categorie economiche (C1 e D1, escludendo quindi le altre posizioni).

Re: progressioni economiche orizzontali

MessaggioInviato: 02/10/2017, 18:12
da Samuele77
Certamente no. Tutti i dipendenti devono poter partecipare (sempre che abbiamo il requisito minimo di 2 anni nella stessa posizione economica). La logica dev'essere di premiare i migliori, nell'ente, in base al merito. Vedi i tanti orientamenti Aran che parlano di peo.

Re: progressioni economiche orizzontali

MessaggioInviato: 06/10/2017, 10:26
da Giuseppe81
Buongiorno,
vorrei gentilmente sapere se un dipendente comunale assunto nel 2011 con contratti a tempo determinato fino al dicembre 2016 , sempre presso lo stesso Comune e mantenendo lo stesso profilo professionale e stessa condizione economica,può partecipare alla progressione economica orizzontale.
Si fa presente che lo stesso dipendente nel Dicembre 2016 è stato assunto a tempo indeterminato sempre nello stesso Ente mantenendo lo stesso profilo e stessa condizione economica.

Grazie mille

Re: progressioni economiche orizzontali

MessaggioInviato: 06/10/2017, 11:37
da ragioneria81
vanity ha scritto:Buongiorno, chiedo se sia possibile far partecipare alle progressioni economiche orizzontali solo alcune categorie economiche (C1 e D1, escludendo quindi le altre posizioni).


Certo che sì invece, basta dare la priorità alle categorie inferiori, sempre ovviamente con punteggi di merito positivi negli ultimi 3 anni

Re: progressioni economiche orizzontali

MessaggioInviato: 06/10/2017, 18:17
da Samuele77
ragioneria81 ha scritto:
vanity ha scritto:Buongiorno, chiedo se sia possibile far partecipare alle progressioni economiche orizzontali solo alcune categorie economiche (C1 e D1, escludendo quindi le altre posizioni).


Certo che sì invece, basta dare la priorità alle categorie inferiori, sempre ovviamente con punteggi di merito positivi negli ultimi 3 anni


Il quesito non chiedeva quali criteri di selezione fossero ammessi, ma se è possibile riservare la selezione a determinate categorie di lavoratori o posizioni economiche, e la risposta è no. Peraltro non è ammesso nemmeno un criterio selettivo che dia la "priorità" alle categorie inferiori, perché la selezione si deve basare unicamente su criteri meritocratici, che a loro volta si basano sulle prestazioni e le professionalità, non certo sulla posizione economica occupata.
Confermo quindi che una selezione per peo che fosse riservata ad alcune categorie di dipendenti non sarebbe legittima. Lo dice l'Aran, lo conferma la giurisprudenza e lo ripete la dottrina. Tra i tanti pareri e sentenze, si vedano i seguenti.
“In base all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, tutti i lavoratori, potenzialmente interessati, hanno diritto di essere valutati per le prestazioni rese ed i risultati conseguiti nell’anno cui si riferisce la procedura selettiva della progressione economica orizzontale” (Aran, RAL 1149).
“l’art.5 del CCNL del 31.3.1999 presuppone una selezione del personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici” (E. Barusso “La gestione del personale dell'ente locale: manuale operativo”, HALLEY Editrice, 2005, pag. 84).
“Si ritiene che tutti i dipendenti debbano essere comunque presi in considerazione e valutati in relazione alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti” Aran, RAL 1013 (con riferimento alle peo).
“Si ritiene che tutti i dipendenti debbano essere comunque presi in considerazione e valutati in relazione alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti” (Aran, RAL 1014)
“riteniamo che tutti i dipendenti debbano essere comunque presi in co.nsiderazione e valutati in relazione alle attività svolte ed ai risultati conseguiti” (Aran, RAL 280)
"La limitazione della platea dei partecipanti alla progressione economica orizzontale si pone in contrasto con gli artt. 5 e 13 del CCNL 31.03.1999, nella parte in cui dispongono che la selezione debba avvenire sulla base di criteri meritocratici e con riferimento a tutto il personale inquadrato nella categoria immediatamente precedente a quella da conseguire (Tribunale di Ragusa, sentenza n. 61/2005).