STABILIZZAZIONE PRECARI ALLA LUCE DELLA RIFORMA MADIA

Il nostro Ente (Comune di 5123 ab.) ha necessità di stabilizzare un lavoratore precario cat. A, in base all’art. 20 del D. lgs. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni).
Nel caso specifico si vuole utilizzare la disposizione dell’art. 20 comma 2 della stessa norma là dove dice:
Concorsi riservati ai precari della PA
Sempre nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA, ovvero al personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:
1. sia titolare, sempre successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l l’amministrazione che bandisce il concorso;
2. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Il soggetto che si vuole stabilizzare possiede tali requisiti, ragion per cui si chiede se è corretto, trattandosi di una figura di cat. A operare in questi termini:
1. Procedere alla Comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al centro per l’impiego con la quale si intende ricoprire con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, il posto vacante con tale profilo e rimanere in attesa di eventuale riscontro in merito, specificando che, decorsi 60 gg. dal ricevimento della stessa questa Amministrazione si riterrà libera di procedere all’assunzione.
2. Oppure operare mediante procedure selettive volta all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
Si fa presente che l’Ente ha previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale tale figura, vi è la copertura finanziaria e sono rispettati tutti gli altri requisiti tecnico-finanziari previsti per legge per assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale.
GRAZIE
Nel caso specifico si vuole utilizzare la disposizione dell’art. 20 comma 2 della stessa norma là dove dice:
Concorsi riservati ai precari della PA
Sempre nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA, ovvero al personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:
1. sia titolare, sempre successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l l’amministrazione che bandisce il concorso;
2. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Il soggetto che si vuole stabilizzare possiede tali requisiti, ragion per cui si chiede se è corretto, trattandosi di una figura di cat. A operare in questi termini:
1. Procedere alla Comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al centro per l’impiego con la quale si intende ricoprire con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, il posto vacante con tale profilo e rimanere in attesa di eventuale riscontro in merito, specificando che, decorsi 60 gg. dal ricevimento della stessa questa Amministrazione si riterrà libera di procedere all’assunzione.
2. Oppure operare mediante procedure selettive volta all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
Si fa presente che l’Ente ha previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale tale figura, vi è la copertura finanziaria e sono rispettati tutti gli altri requisiti tecnico-finanziari previsti per legge per assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale.
GRAZIE