permesso breve e recupero banca ore

Inviato:
06/10/2017, 9:45
da an.bal
un dipendente deve lavorare n.6 ore.
ha in banca ore 3 ore (lavorate in precdenza come lavoro straordinario).
richiede per lo stesso giorno:
- 3 ore di banca ore
- 3 ore di premesso breve
e NON viene al lavoro.
lo può fare?
Re: permesso breve e recupero banca ore

Inviato:
06/10/2017, 10:05
da rona
ti allego un parere Aran sul cumulo dei permessi orari
RAL_1886_Orientamenti Applicativi
Nell’ambito della vigente disciplina contrattuale relativa al Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, è possibile avere qualche indicazione in ordine all’eventuale possibile
cumulo, nella medesima giornata lavorativa, delle diverse tipologie di permessi orari?
In materia, si ritiene utile fare riferimento ad alcune specifiche problematiche, di più frequente
verificazione, che, di seguito si riportano:
1) Un dipendente con orario di lavoro di n.8 ore, può usufruire in aggiunta ad un
permesso per motivi di studio (art.15 del CCNL del 14.9.2000) della durata di 4 ore :
a) di un permesso ex lege n.104/1992 per assistenza a disabile della durata di 2 ore? Si
propende per la fruibilità, in considerazione della circostanza che la citata legge qualifica la
posizione del lavoratore che voglia fruirne, in presenza dei relativi presupposti, in termini di
diritto soggettivo;
b) di un riposo compensativo per lavoro prestato in giornata di riposo settimanale
(art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, così come sostituito dall’art.14 del CCNL del
5.10.2001) della durata di 2 ore? Su di un piano generale, non sembrano sussistere
impedimenti giuridici o divieti (di fonte legale o contrattuale) a tale particolare fattispecie di
cumulo di permessi orari nella medesima giornata. Si ricorda che, comunque, l’ente, nel
decidere in merito alla richiesta di concessione del riposo compensativo, potrà sempre
contemperare gli interessi del lavoratore con le proprie esigenze organizzative;
c) di un riposo giornaliero della durata di 2 ore? In proposito, valgono le medesime
considerazioni espresse alla precedente lett. a);
d) per l’individuazione di eventuali limiti o divieti in materia di cumulo nella stessa giornata dei
riposi giornalieri e dei permessi orari relativi alla tutela dei portatori di handicap occorre fare
riferimento direttamente ai contenuti delle specifiche disposizioni del D.Lgs.n.151/2001 e della
legge n.104/1992 nonché alle indicazioni amministrative già fornite in materia dall’INPS. Alla
luce di quanto detto, poiché si tratta di problematica attinente, in via prioritaria, alla definizione
delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, eventuali ulteriori
chiarimenti potranno essere richiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente
competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico
o all’INPS, ugualmente competente in materia e che, in passato, come sopra detto, ha fornito
indicazioni attraverso proprie circolari;
2) E’ possibile cumulare nella stessa giornata più di due permessi orari? Ad esempio, un
dipendente con un orario di lavoro di 8 ore, può usufruire, in aggiunta ad un permesso di
studio (art.15 del CCNL del 14.9.2000) della durata di 1 ora, anche di 2 ore di permesso
breve (art.20 del CCNL del 6.7.1995) e di 1 ora accantonata in banca ora ore? Per ciò
che attiene al cumulo, nella stessa giornata, tra le ore di permesso per diritto allo studio ed il
recupero dell’ora accantonata nella banca delle ore, si rinvia a quanto sopra detto alla lett.b) del
precedente n.1. Relativamente, poi, alla possibilità di cumulare ulteriormente, nella stessa
giornata, anche 2 ore di permesso breve, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all’art.20
del CCNL del 6.7.1995, i permessi brevi
“….. non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché
questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le
36 ore annue
”. La disciplina contrattuale, pertanto, richiede, comunque, il rispetto di un predefinito rapporto
tra la durata della prestazione lavorativa e quella dei permessi. Conseguentemente, alla luce di
tali indicazioni deve essere valutata la fattispecie prospettata. Così se l’orario giornaliero
originario è di 8 ore ed il lavoratore intende avvalersi dei permessi per il diritto allo studio (1 ora)
e del recupero dell’ora accantonata nella banca delle ore, su di un piano generale, sembra
ammissibile anche la possibilità di fruire delle due ore di permesso breve, nella stessa giornata,
in quanto deve ritenersi rispettato il requisito contrattuale (garanzia di una prestazione
lavorativa pari alla metà dell’orario ordinario di lavoro). Si ricorda che, comunque, anche la
fruizione dei permessi brevi dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995 deve essere preventivamente
autorizzata dal datore di lavoro pubblico ed in quella sede lo stesso potrà tutelare le proprie
esigenze organizzative;
3) Nel caso in cui sia possibile cumulare in una medesima giornata più permessi orari, il
dipendente può essere autorizzato ad assentarsi per l’intera giornata? Ad esempio, un
dipendente con orario giornaliero di lavoro pari a 6 ore può coprire 4 ore con permesso
ex lege n.104/1992 e le restanti due ore utilizzando le ore accantonate nella banca delle
ore? In proposito, si rinvia alle indicazioni contenute nella lett.b) del precedente n.1;
4) Ad un dipendente che, in una determinata giornata, ha un orario di lavoro di 8 ore e
che usufruisce di un riposo giornaliero (ai sensi dell’art.39 e ss. del D.Lgs.n.151/2001),
qual è l’ammontare massimo di ore che può essere concesso allo stesso a titolo di
permessi brevi (art.20 del CCNL del 6.7.1995)? Si ritiene che il dipendente possa
assentarsi a titolo di permesso breve fino ad un massimo di 4 ore. Infatti, l’art.39, comma 2, del
D.Lgs.n.151/2001, espressamente stabilisce che:
“I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. …
.”;
5) Inoltre, nell’ipotesi di utilizzo da parte del dipendente del congedo parentale ad ore (ex
D.Lgs.n.80/2015), si può ipotizzare il cumulo tra lo stesso e i seguenti permessi orari:
- permesso ex lege n.104/1992. Poiché si tratta di problematica attinente, in via prioritaria, alla
definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente
competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico
o all’INPS;
- permesso per studio. In mancanza di espressi divieti in tal senso, si ritiene possibile il
cumulo in quanto l’art.15 del CCNL del 14.9.200 riconosce al dipendente il diritto di fruire dei
relativi permessi in presenza dei presupposti ivi previsti;
- riposo compensativo e banca delle ore. In proposito, si richiama quanto sopra detto alla
lett.b) del precedente n.1;
- permesso sindacale. In mancanza di espressi divieti in tal senso, si ritiene possibile il
cumulo, anche in considerazione della circostanza che la disciplina, sia legale che contrattuale,
riconosce al lavoratore uno specifico diritto a fruire dei permessi di cui si tratta, in presenza dei
richiesti presupposti giustificativi.