le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore[url]rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012[/url], al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
allora,per determinare la spesa del personale come da tabella 12 del conto annuale devo considerare anche:
- spesa incarichi libero professionali /studio/ricerca/consulenza
- spesa per contratti per servizi o adempimenti obbligatori per legge
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