Riposo compensativo non fruito per termine rapporto

Riposo compensativo non fruito per termine rapporto

Messaggioda giuseppefrancesco » 27/11/2017, 15:25

Un dipendente è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario, da recuperare mediante riposo compensativo, e non mediante corresponsione economica.

Il dipendente in questione, in pendenza dell'effettuazione del recupero, ha chiesto e ottenuto la mobilità presso altro ente, ed è ora utilizzato dal mio ente in convenzione art. 14 CCNL 22.1.2004.

Secondo voi, quid iuris delle ore da recuperare?

Il dipendente chiede di recuperarle nell'ambito del rapporto convenzionale;
secondo me no, il rapporto da cui sono sorte le ore da recuperare è ormai esaurito

Vanno pagate? ma l'accordo, espressamente richiamato nell'autorizzazione allo straordinario, era che si recuperavano, non che si pagavano.

Peggio per il dipendente, che non le ha recuperate prima della fine del rapporto? oltretutto il trasferimento lo ha chiesto lui, non glielo ha imposto né il Comune né nessuno....
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Re: Riposo compensativo non fruito per termine rapporto

Messaggioda gsalurso » 29/11/2017, 14:56

Se il credito orario è maturato nell'espletamento del contratto di lavoro col primo Ente, lo stesso è trasferito in carico al nuovo datore di lavoro (salvo diversa pattuizione); infatti, la mobilità tra Enti ai sensi dell'art. 16 L.246/2005, si configura come una "cessione di contratto" regolata dall'art.1406 C.civ.
Con il trasferimento del contratto, vengono trasferiti dal precedente al nuovo titolare, nel loro insieme, i diritti e le obbligazioni preesistenti.

art. 1406 Codice civile
:
"Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"

Cassazione civile sez. lav. 20 novembre 2014 n. 24724
In tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l'originario art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva, in quanto le modifiche introdotte implicano solamente che l'atecnica originaria espressione "passaggio diretto", sostituita con "cessione del contratto di lavoro", va inquadrata nell'istituto della cessione del contratto e che, inoltre, il dipendente conserva il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. [...]
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Riposo compensativo non fruito per termine rapporto

Messaggioda giuseppefrancesco » 29/11/2017, 16:14

Grazie,
effettivamente, come i giorni di ferie....
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