Distacco Funzionale

Buonasera,
in sede di appalto, è possibile distaccare personale con contratto EE.LL. ad altro soggetto di natura giuridica privata?
L'istituto cui guardo è l'art. 30 del D.Lgs 276/03. Ora, l'ambito di applicazione della norma è chiarissima: NON si applica alle pubbliche amministrazioni.
MA
Il CCNL 22/1/2004, all'art. 19, parla di "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali"
La relazione illustrativa al medesimo Contratto dice "In tal modo viene introdotta, in via contrattuale, una regola che appare in perfetta sintonia con la nuova e specifica disciplina del "distacco" contenuta nel D. Lgs. n. 276 del 2003 che appunto, all'art. 30, afferma che si configura "l'ipotesi di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". "
Diciamo che, vista la norma contrattuale e la relazione, non ho dubbi che l'istituto del distacco funzionale (diverso dal comando in ragione del diverso "titolare" dell'interesse a collocare il Lavoratore presso altro datore di lavoro) sia stato inserito per via contrattuale nel comparto EE.LL., con riguardo ai passaggi fra Enti Pubblici.
Non ho conforto sul fatto che si possa fare anche fre AA.PP. ed Enti Privati.
Il RAL_1673 in realtà mi viene parzialmente in aiuto. Assimilando i termini di distacco e comando prima dice che: L’istituto del “comando” o “distacco” riguarda una temporanea assegnazione di una sede di servizio diversa da quella abituale (che diventa una temporanea sede ordinaria di servizio) presso un altro Ente che si avvantaggia delle prestazioni del lavoratore interessato.
per poi chiudere con: Nel primo caso (comando) il dipendente cessa temporaneamente di essere alle dipendenze funzionali dell’Ente di appartenenza per passare alle dipendenze funzionali di altro datore di lavoro (pubblico o privato); in questo periodo lo stesso dipendente acquisisce anche una nuova “ordinaria” sede di lavoro; l’onere per il pagamento della retribuzione (fondamentale e accessoria) è a carico del datore di lavoro che effettivamente fruisce delle prestazioni del lavoratore.
Ora, la prassi è certo dal lato dell'ammissibilità. Molti e senza soluzione di continuità sono stati negli ultimi anni gli appalti, specie nel settore dei servizi socio sanitari e di ristorazione, che prevedono il distacco funzionale del personale all'operatore economico affidatario. Ma non ho trovato giurisprudenza o pareri inequivocabili , sull'argomento, né sull'ammissibilità ma nemmeno che sanciscono il divieto.
Potete aiutarmi?
Grazie
in sede di appalto, è possibile distaccare personale con contratto EE.LL. ad altro soggetto di natura giuridica privata?
L'istituto cui guardo è l'art. 30 del D.Lgs 276/03. Ora, l'ambito di applicazione della norma è chiarissima: NON si applica alle pubbliche amministrazioni.
MA
Il CCNL 22/1/2004, all'art. 19, parla di "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali"
La relazione illustrativa al medesimo Contratto dice "In tal modo viene introdotta, in via contrattuale, una regola che appare in perfetta sintonia con la nuova e specifica disciplina del "distacco" contenuta nel D. Lgs. n. 276 del 2003 che appunto, all'art. 30, afferma che si configura "l'ipotesi di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". "
Diciamo che, vista la norma contrattuale e la relazione, non ho dubbi che l'istituto del distacco funzionale (diverso dal comando in ragione del diverso "titolare" dell'interesse a collocare il Lavoratore presso altro datore di lavoro) sia stato inserito per via contrattuale nel comparto EE.LL., con riguardo ai passaggi fra Enti Pubblici.
Non ho conforto sul fatto che si possa fare anche fre AA.PP. ed Enti Privati.
Il RAL_1673 in realtà mi viene parzialmente in aiuto. Assimilando i termini di distacco e comando prima dice che: L’istituto del “comando” o “distacco” riguarda una temporanea assegnazione di una sede di servizio diversa da quella abituale (che diventa una temporanea sede ordinaria di servizio) presso un altro Ente che si avvantaggia delle prestazioni del lavoratore interessato.
per poi chiudere con: Nel primo caso (comando) il dipendente cessa temporaneamente di essere alle dipendenze funzionali dell’Ente di appartenenza per passare alle dipendenze funzionali di altro datore di lavoro (pubblico o privato); in questo periodo lo stesso dipendente acquisisce anche una nuova “ordinaria” sede di lavoro; l’onere per il pagamento della retribuzione (fondamentale e accessoria) è a carico del datore di lavoro che effettivamente fruisce delle prestazioni del lavoratore.
Ora, la prassi è certo dal lato dell'ammissibilità. Molti e senza soluzione di continuità sono stati negli ultimi anni gli appalti, specie nel settore dei servizi socio sanitari e di ristorazione, che prevedono il distacco funzionale del personale all'operatore economico affidatario. Ma non ho trovato giurisprudenza o pareri inequivocabili , sull'argomento, né sull'ammissibilità ma nemmeno che sanciscono il divieto.
Potete aiutarmi?
Grazie