da Ste.Lo76 » 11/01/2018, 12:53
La norma è stata scritta unicamente per consentire ai dipendenti a tempo pieno di fare il cosiddetto "scavalco di eccedenza", quindi extra 36 ore e sino al massimo di 48 ore (limite generale stabilito dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 66/2003), non per il personale part-time.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Poi se si vuol andare oltre l'interpretazione letterale e darne un'interpretazione estensiva, cosa secondo me non possibile, allora il p.t. 18 ore potrebbe fare addirittura 30 ore.